La best execution è l’obbligo per gli intermediari, quando eseguono ordini, di adottare le misure sufficienti, mettendo in atto meccanismo efficaci, per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo a:
- prezzo;
- costi;
- rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento;
- dimensioni;
- natura dell’ordine;
- qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
La strategia di esecuzione degli ordini adottata dagli intermediari è finalizzata a:
- individuare le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini del cliente;
- orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate.
Se il cliente impartisce istruzioni specifiche, l’intermediario deve eseguire l’ordine attenendosi a tali istruzioni. Inoltre, gli intermediari non percepiscono remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione.
Informazioni sulla best execution
In merito alle informazioni sulla best execution gli intermediari devono:
- fornire informazioni appropriate ai clienti circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata;
- specificare ai clienti se la strategia prevede che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione;
- ottenere il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini;
- ottenere il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione,
- dimostrare ai clienti, su richiesta, che hanno eseguito gli ordini in conformità della strategia di esecuzione e alle CONSOB di aver ottemperato alle disposizioni in materia di best execution;
- valutare l’efficacia delle loro misure di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare, e in caso correggere, eventuali carenze.
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