Abuso di mercato: le sanzioni penali e amministrative

Abuso di mercato: le sanzioni penali e amministrative

Abuso di mercato: ecco le sanzioni penali amministrative e penali previste per chi viene accusato di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate

La definizione abuso di mercato deriva dalla direttiva europea sui market abuse che ha inserito nella Parte V del TUF il Titolo I bis, Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato.

L’abuso di mercato è costituito da:

  • l’abuso di informazioni privilegiate, noto come insider trading;
  • la manipolazione del mercato.

Per abuso di mercato il legislatore ha previsto due ordini di sanzioni:

  • penali: prevedono reclusione e multa;
  • amministrative: per i casi in cui il fatto non costituisce reato, ma solo illecito. Prevedono infatti solo sanzioni pecuniarie.

Alle sanzioni amministrative e penali vanno anche aggiunte le pene accessorie e la confisca. Inoltre, è importante ricordare che per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:

  • si riferisce a un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà a esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
  • è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento, verificatosi o atteso, sui prezzi degli strumenti finanziari.
  • Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Infine, per manipolazione di mercato si intende la diffusione di notizie false o il porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Le sanzioni penali e la manipolazione di mercato

Il TUF sanziona penalmente l’abuso di informazioni privilegiate, prevedendo che è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 20.000 a 3.000.000 euro chiunque essendone in possesso in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funziona, anche pubblica o di un ufficio:

  • acquista, vende e compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  • comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
  • raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento delle operazioni indicate nel primo punto.

Quando si parla di abuso di mercato non si può non evidenziare il reato di manipolazione del mercato. Esso è compiuto da chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Chi è riconosciuto colpevole del reato di manipolazione del mercato viene punito con la reclusione da 1 a 6 anni con la multa da 25.000 a 5.000.000 di euro.

Abuso di mercato: pene accessorie e confisca

Come già sopra descritto, la condanna a sanzioni penali comporta anche l’applicazione delle pene accessorie previste dai seguenti articoli del codice penale per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni:

  • art.28: Interdizione dai pubblici uffici;
  • art.30: Interdizione da una professione o da un’arte;
  • 32 bis: Interdizione momentanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • 32 ter: Incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, in caso di condanna è disposta anche la confisca del prodotto o del profitto conseguito del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Se non è possibile effettuare la confisca, la stessa può avere a oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Le sanzioni amministrative

Viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 3.000.000 di euro chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funziona, anche pubblica o di un ufficio:

  • acquista, vende e compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  • comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
  • raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento delle operazioni indicate nel primo punto.

La stessa sanzione si applica anche a:

  • chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle suddette sanzioni;
  • chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in basa ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluna delle suddette sanzioni.

Inoltre, sempre in materia di abusi di mercato, viene punito con la sanzione amministrativa da 20.000 a 5.000.000 euro chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso di internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Costituiscono manipolazioni del mercato e sono quindi sanzionate:

  • operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
  • operazioni o ordini di compravendita che consentono di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale ;
  • operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifizi o ogni altro tipo di inganno o di espediente;
  • altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Le sanzioni amministrative previste per gli abusi di mercato comprendono anche sanzioni accessorie che importano:

  • - perdita temporaneo dei requisiti di onorabilità;
  • incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
  • temporanea sospensione del soggetto iscritto all’ordine dall’esercizio dell’attività professionale;
  • confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.

Procedura sanzionatoria per gli abusi di mercato

Le sanzioni amministrative sono applicata dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro 180 giorni dall’accertamento o entro 360 giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero.

I soggetti interessati possono entro 30 giorni dalla contestazioni presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d’Appello.


Condividi questo post