Iscrizione all’albo dei consulenti finanziari: tutto quello che c’è da sapere

Iscrizione all'albo dei consulenti finanziari: tutto quello che c'è da sapere

Iscrizione all’albo dei consulenti finanziari: ecco come avviene, chi se ne occupa e quali sono i requisiti che si devono possedere

Quando si parla di iscrizione all’albo dei consulenti finanziari, è necessario spiegare cos’è l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. Esso è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati.

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutarie. Inoltre, alle sue riunioni può anche assistere un rappresentante della CONSOB.

Come funziona l’iscrizione all’albo

L’iscrizione all’albo viene effettuata dall’Organismo dopo aver accertato il possesso del richiedente di tutti i seguenti requisiti prescritti:

  • essere in possesso dei requisiti di onorabilità e non trovarsi in una delle situazioni impeditive;
  • essere muniti del titolo di studio prescritto;
  • aver superato la prova valutativa.

Una volta ricevuta la domanda di iscrizione, l’Organismo deve decidere entro 90 giorni dalla data in cui la Sezione territoriale ha ricevuto la domanda. Qualora non si adotti alcun provvedimento entro i 90 giorni, la domanda di iscrizione si intende accolta.

Chi si occupa dell’iscrizione?

I contributi previsti per l’iscrizione all’albo e quelli previsti per sostenere la prova valutativa sono determinate e riscossi dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.

Oltre a procedere all’iscrizione all’albo, esso si occupa anche:

  • di rifiutare le richieste di iscrizione all’albo per difetto dei requisiti;
  • di cancellare le iscrizioni all’albo;
  • rilasciare gli attestati di iscrizione cancellazione all’albo;
  • svolge ogni attività necessaria ai fine dell’iscrizione all’albo, ad esempio indizione e organizzazione delle prove valutative;
  • aggiornare tempestivamente l’albo;
  • verificare la permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo.

Per ciascun iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari sono indicati:

  • cognome e nome;
  • luogo e data di nascita;
  • comune di residenza e relativo indirizzo;
  • data di iscrizione all’albo;
  • per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che esercitano l’attività, denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il consulente opera;
  • eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del consulente finanziario.

Come è suddiviso l’albo

L’albo dei consulenti finanziari è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriale dell’Organismo. Esse sono individuate dall’Organismo in numero non inferiore a due e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse. Ecco quindi come sono suddivise:

  • Sezione 1, avente come circoscrizione le regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, Molise, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
  • Sezione 2, avente come circoscrizione le regioni: Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Vi sono presenti anche le Province di Trento e Bolzano.

Situazioni impeditive per l’iscrizione

Non possono essere iscritti all’albo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:

  • in imprese sottoposte a fallimento;
  • in imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
  • in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall’albo;
  • in imprese che a causa dei reati da loro commessi sono andate incontro a: interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca delle autorizzazioni e licenze.

L’interessato deve informare tempestivamente l’Organismo delle situazioni descritte nei primi tre punti e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa o la sua cancellazione dall’albo dei consulenti finanziari. Lo stesso Organismo valuterà in merito alla sussistenza dell’impedimento.

Situazioni di incompatibilità e requisiti di onorabilità

L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è incompatibile con:

  • la qualità di sindaco o suo collaboratore, responsabile o addetto al controllo interno presso soggetti abilitati o società di consulenza finanziaria;
  • la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente stesso;
  • la qualità di socio di una società di consulenza finanziaria;
  • l’esercizio dell’attività di consulente finanziario autonomo;
  • l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio.

Inoltre, non possono essere iscritti all’albo dei consulenti finanziari coloro che non rispecchiano i requisiti di onorabilità e che quindi:

  • si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza;
  • sono stati sottoposti a misura di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria;
  • sono stati condannati con sentenza irrevocabile.

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