Sanzioni consulente finanziario: quando e perché?

Sanzioni consulente finanziario: quando e perché?

Ecco quali sono le sanzioni a cui può andare incontro un consulente finanziario nell’esercizio della sua professione

Quali sono le sanzioni a cui va incontro il consulente finanziario autonomo e il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. È questo il contenuto dell’articolo 196 del TUF, così come modificato dal d.lgs. 192/2017 ed entrato in vigore il 3 gennaio 2018.

Ovviamente le sanzioni previste si differenziano in base alla gravità della violazione e tengono conto dell’eventuale recidiva a cui il consulente finanziario è andato incontro nel corso del tempo.

Prima dell’espletamento della sanzione, viene aperto il processo sanzionatorio che è retto dai principi del contradditorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

Le sanzioni sono applicate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dall’albo unico dei consulenti finanziari, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro 180 giorni dall’accertamento ovvero entro 360 giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi 30 giorni.

Sempre nello stesso termine dei 30 giorni gli interessati possono chiedere di essere sentiti personalmente. Avverso le decisioni adottate dall’Organismo è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d’Appello.

Quali sono le sanzioni per un consulente finanziario

Oltre alla radiazione dall’Albo - che è l’ultima delle sanzioni previste e di conseguenza la più grave - le sanzioni previste per un consulente finanziario sono diverse:

  • richiamo scritto: nei casi di trasgressioni che non costituiscono grave violazione;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 2.580 euro a 129.511 euro: nei casi di inosservanza degli obblighi delle comunicazioni previste all’Organismo;
  • sospensione da 1 a 4 mesi dall’Albo che si verifica nei casi di: inadempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni richiamate all’art.155; di violazione delle disposizioni sulle modalità di aggiornamento professionale; di esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili descritte; di violazione delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni; di violazione delle disposizioni sugli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente; di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle previste; di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell’art.159, comma 6; di inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione.

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