Radiazione consulente finanziario: quando è possibile?

Radiazione consulente finanziario: quando è possibile?

Radiazione consulente finanziario: ecco quando e perché si può andare incontro a questa sanzione prevista dall’articolo 180 della delibera CONSOB 20307/2018

Dopo aver sostenuto l’esame ed essersi iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede nell’ambito della sua attività è espressamente delimitato dall’art.155 della delibera CONSOB 20707/2018.

Come accade per tutte le altre professioni lavorative, anche il consulente finanziario autonomo o abilitato all’offerta fuori sede può andare incontro a diverse sanzioni nell’espletamento della sua attività.

Tra queste, la più dura è senza dubbio la radiazione dall’Albo che come descritto dall’articolo 180 della delibera CONSOB 20307/2018 può essere disposta per svariati motivi.

Perché scatta la radiazione per un consulente finanziario

Prima di analizzare i motivi che portano un consulente finanziario alla radiazione dall’Albo di appartenenza, è giusto precisare che la delibera sopra citata della CONSOB differenzia le sanzioni tra consulente finanziario autonomo o della società finanziaria e consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

Per quest’ultimo la radiazione dall’Albo può essere disposta per i seguenti motivi:

  • violazione della disposizione che prevede che l’attività di consulente sia svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto;
  • offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;
  • contraffazione della firma del cliente o potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni del medesimo poste in essere;
  • acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o potenziale cliente;
  • comunicazione o trasmissione al cliente o potenziale cliente, all’intermediario, all’Organismo o alla CONSOB di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
  • sollecitazione all’investimento effettuata in violazione delle disposizioni;
  • perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo o comunque al medesimo collegati;
  • violazione dell’obbligo di prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all’Organismo lo svolgimento delle proprie funzioni nonché l’accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per il conseguimento e il mantenimento dell’iscrizione all’Albo e dell’obbligo di rispondere alle richieste dell’Organismo di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti;
  • inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall’OCF.

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