Normative e fiscalità

Mercati regolamentati: organizzazione, autorizzazione, criteri d’accesso

Mercati regolamenti: ecco cosa sono, come sono organizzati e come funziona la fase di autorizzazione e i vari criteri di accesso

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Massimiliano Carrà

Secondo il TUF, per mercati regolamentati si intendono dei sistemi multilaterali amministrati e/o gestiti da gestori del mercato, che consentono o facilitano l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo tale da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alle negazioni.

In base a questa definizione, si possono quindi estrapolare gli elementi caratterizzanti dei mercati regolamentati:

Mercati regolamentati: organizzazione e gestione

Le attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società per azioni anche senza scopo di lucro, che il TUF denomina gestore del mercato. Esso può coincidere con il mercato regolamentato stesso. Ecco i suoi compiti:

In particolare, i gestori devono di disporre di risorse finanziarie:

Ai fini del calcolo delle risorse finanziarie, i gestori devono possedere:

Autorizzazione e revoca

L’autorizzazione a operare in qualità di mercato regolamento viene concessa dalla CONSOB ed è sottoposta a tre vincoli:

Quest’ultimo vincolo determina tra i tanti compiti: le condizioni e le modalità di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni; gli obblighi degli operatori e dei mittenti; le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi; i tipi di contratti ammessi;

La CONSOB può negare l’autorizzazione se:

Dopo l’autorizzazione, la CONSOB pronuncia la decadenza dell’autorizzazione rilasciata a un mercato regolamentato nel momento in cui non si avvale di essa entro 12 mesi e può revocare l’autorizzazione quando:

Inoltre, in caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati regolamentati, il ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta della CONSOB, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo dei gestori dei mercati.

I criteri di accesso degli operatori

Ai mercati regolamentati possono accedere in qualità di membri o partecipanti:

Il ministero dell’Economia e delle Finanze e la Banca d’Italia sono ammessi alle negoziazioni sulle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato.

Con l’entrata in vigore a gennaio 2018 del MiFID II sono state introdotte la negoziazione algoritmica e l’accesso elettronico diretto.

Con la prima si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini. Le SIM e le banche italiane che adottano questa negoziazione pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio.

Con l’accesso elettronico diretto invece si intende un accordo in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l’utilizzo del proprio codice identificativo di negoziazione.

Ovviamente, le SIM e le banche italiane che adottano l’accesso elettronico diretto pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio.

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Tag: Normative e fiscalità - educazione finanziaria - Investimenti - SIM - CONSOB - Mercati regolamentati

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