Normative e fiscalità

Abuso di mercato: le sanzioni penali e amministrative

Abuso di mercato: ecco le sanzioni penali amministrative e penali previste per chi viene accusato di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate

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Massimiliano Carrà

La definizione abuso di mercato deriva dalla direttiva europea sui market abuse che ha inserito nella Parte V del TUF il Titolo I bis, Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato.

L’abuso di mercato è costituito da:

Per abuso di mercato il legislatore ha previsto due ordini di sanzioni:

Alle sanzioni amministrative e penali vanno anche aggiunte le pene accessorie e la confisca. Inoltre, è importante ricordare che per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:

Infine, per manipolazione di mercato si intende la diffusione di notizie false o il porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Le sanzioni penali e la manipolazione di mercato

Il TUF sanziona penalmente l’abuso di informazioni privilegiate, prevedendo che è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 20.000 a 3.000.000 euro chiunque essendone in possesso in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funziona, anche pubblica o di un ufficio:

Quando si parla di abuso di mercato non si può non evidenziare il reato di manipolazione del mercato. Esso è compiuto da chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Chi è riconosciuto colpevole del reato di manipolazione del mercato viene punito con la reclusione da 1 a 6 anni con la multa da 25.000 a 5.000.000 di euro.

Abuso di mercato: pene accessorie e confisca

Come già sopra descritto, la condanna a sanzioni penali comporta anche l’applicazione delle pene accessorie previste dai seguenti articoli del codice penale per una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a due anni:

Inoltre, in caso di condanna è disposta anche la confisca del prodotto o del profitto conseguito del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Se non è possibile effettuare la confisca, la stessa può avere a oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Le sanzioni amministrative

Viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 3.000.000 di euro chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funziona, anche pubblica o di un ufficio:

La stessa sanzione si applica anche a:

Inoltre, sempre in materia di abusi di mercato, viene punito con la sanzione amministrativa da 20.000 a 5.000.000 euro chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso di internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Costituiscono manipolazioni del mercato e sono quindi sanzionate:

Le sanzioni amministrative previste per gli abusi di mercato comprendono anche sanzioni accessorie che importano:

Procedura sanzionatoria per gli abusi di mercato

Le sanzioni amministrative sono applicata dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro 180 giorni dall’accertamento o entro 360 giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero.

I soggetti interessati possono entro 30 giorni dalla contestazioni presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d’Appello.

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Tag: Normative e fiscalità - In primo piano - Investimenti - autorità di vigilanza finanziaria - CONSOB - Manipolazione del mercato

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