In base alla normativa antiriciclaggio, i soggetti obbligati alla verifica della clientela sono soprattutto quelle figure che intrattengono rapporti finanziari con i clienti, per esempio: banche, Poste Italiane, società di investimenti e istituti di pagamento.
Tali soggetti procedono alla verifica del cliente con riferimento ai rapporti e alle operazione inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale:
- in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
- in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;
- con riferimento ai prestatori di servizi di gioco in occasione del compimento di operazioni di gioco.
In ogni caso la verifica della clientela scatta:
- quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione.
Contenuto degli obblighi di verifica della clientela
Gli obblighi di verifica della clientela si attuano attraverso:
- identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento di riconoscimento;
- acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- controllo costante del rapporto con il cliente attraverso la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite.
In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica della clientela può essere posticipata a un momento successivo all’instaurazione del rapporto o al conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale.
Ovviamente, i soggetti obbligati provvedono comunque all’acquisizione dei dati identificativi e dei dei dati relativi alla tipologia e all’importo dell’operazione. Infatti, concludono le procedure di verifica della clientela entro 30 giorni dall’instaurazione del rapporto o del conferimento dell’incarico.
Le misure semplificate di verifica della clientela
Se il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è basso, i soggetti obbligati possono applicare misure semplificate di verifica della clientela. Tra i soggetti che rientrano in questo basso livello di rischio troviamo:
- società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposto agli obblighi di comunicazione;
- istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche;
- clienti residenti in aree geografiche a basso rischio;
Nell’indice a basso rischio rientrano anche alcuni prodotti e servizi. Tra questi:
- contratti di assicurazioni dei rami vita, ma solo nel caso in cui il premio annuale non superi i 1.000 euro o il premio unico non superi i 2.500 euro;
- forme pensionistiche complementari a condizione che non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle previsto dal decreto legislativo 252/2006.
Misure rafforzate di verifica della clientela
Se invece il rischio dell’operazione è alto, i soggetti possono applicare delle misure rafforzate di verifica della clientela. Ecco alcuni dei fattori che attivano queste procedure:
- rapporti continuativi instaurati in seguito di circostanze anomale;
- clienti residenti in aree geografiche ad alto rischio;
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- attività economiche caratterizzata da un elevato utilizzo di contante;
- servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un importante patrimonio;
- prodotti o operazioni che potrebbero favorire l’anonimato;
- pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente.
In ogni caso però i soggetti obbligati applicano sempre misure rafforzate di verifica della clientela in caso di:
- clienti residenti in Paesi terzi ad altro rischio individuati dalla Commissione europea;
- rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente in un Paese terzo;
- rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.
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