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IDD: cos’è e cosa cambia dal 1° ottobre

Dal 1° ottobre entra in vigore la IDD, destinata a rivoluzionare il mondo dell'intermediazione assicurativa. Di seguito vediamo cos'è e cosa viene modificato.

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Chiara Ridolfi

Dal 1° ottobre 2018 è entrata in vigore la IDD, Insurance Distribution Directive, piccola rivoluzione per il settore assicurativo. Come per la MIFID 2, anche questa normativa è voluta dal legislatore comunitario e risulta in molti punti strettamente legata ad essa, motivo per il quale da molti è stata soprannominata la "MIFID del settore assicurativo".

La direttiva porta a notevoli cambiamenti e modifiche per l’intermediazione assicurativa che ne dovrebbe uscire totalmente riformata. Grande novità sono i soggetti a cui si applica, dal momento che, rispetto alla precedente normativa, non interessa solo gli intermediari.

Cosa cambia con la IDD? Quali sono le novità per i consulenti? Di seguito vediamo quali sono le principali modifiche al settore, quali saranno le novità per chi lavora in questo ambito e in che modo impatterà. Nei prossimi paragrafi cercheremo di approfondire cos’è la IDD e di averne un quadro il più possibile preciso, in modo da essere ben consapevoli delle novità.

Cos’è e cosa cambia con la IDD?

Se la MIFID 2 mira a riformare il settore delle consulenze finanziarie e dare strumenti condivisi in Ue per lavorare in questo ambito, la IDD svolge la stessa funzione nel ramo assicurativo.

I rappresentanti del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo hanno approvato in via definitiva il testo della Direttiva il 30 giugno 2018 in modo che diventi un completamento della Direttiva 2005, che nel corso degli anni aveva mostrato non pochi limiti.

Lo scopo è quello di andare ad intervenire sui prodotti di investimento assicurativi, dove con questo termine si intendono i prodotti che abbiano una scadenza o un valore di riscatto legato, in modo diretto o indiretto, alla fluttuazione del mercato.

La normativa quindi si applica agli IBPs, Insurance-based investment products, prodotti di investimento assicurativo sulla vita del ramo I, III, V e multi-ramo che possono avere rendimenti legati alla fluttuazione del mercato. Per questi prodotti dovrà essere predisposto un KID, un documento che mostri tutte le informazioni del prodotto, come appunto avviene con la MIFID 2 con i PRIIPs.

In questo KID dovranno essere presenti le informazioni chiave per comprendere l’investimento assicurativo che si sta per effettuare, i possibili rischi, i possibili rendimenti e così via. Questo KID dovrà essere presentato al cliente precedentemente all’acquisto e dovrà seguire gli stessi criteri di brevità e sinteticità del KID per i PRIIPs.

Il documento del prodotto non dovrà essere più lungo di 3 facciate di un foglio A4 e dovrà essere consegnato al cliente in via precontrattuale. Il KID in questione non sarà vincolante per l’acquisto del prodotto e dovrà essere letto dal cliente in modo autonomo, per cui dovrà avere un linguaggio chiaro e privo di tecnicismi.

Cogliendo la palla al balzo l’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha revisionato in toto la precedente disciplina sul fascicolo informativo e dal 1° gennaio 2019 questo fascicolo verrà quindi sostituito da un nuovo documento. La decisione dell’IVASS prevede che venga consegnato al cliente un documento di base (DIP per per prodotti danni e vita “puro rischio” o un KID per gli Insurance-based investment products). A questo si aggiungerà un DIP aggiuntivo con gli elementi mancanti nella prima nota informativa.

Come per il KID per gli strumenti finanziari anche per i prodotti assicurativi si dovrà indicare il costo dei servizi, in modo che risultino evidenti tutte le voci. Verrà inoltre indicato se si tratti di un consulente, di un distributore indipendente e i legami che si hanno con la compagnia assicurativa. Il cliente dovrà quindi essere informato su ogni elemento e sapere anche il proprio profilo di rischio, così da capire consapevolmente a cosa espone i propri soldi.

Altra novità della Direttiva sui prodotti assicurativi, molto simile a quanto decretato con la MIFID 2, è la valutazione, da parte del distributore, del grado di conoscenza del prodotto da parte del cliente. Anche in questo caso la IDD prevede che si definisca un profilo di rischio e che in base ad esso venga poi venduto il prodotto. Le regole di profilatura e adeguatezza da seguire sono quelle stabilite dalla MIFID 2, in modo che si abbiano criteri di valutazione condivisi.

In base a quanto stabilito dalla Direttiva europea IDD inoltre il cliente dovrà essere seguito non solo in fase pre-acquisto, ma anche nella fase successiva. Il consulente dovrà quindi effettuare un monitoraggio, valutando bene necessità e richieste del cliente.

IDD: obiettivi e a chi si applica

Come abbiamo accennato in precedenza l’obiettivo della IDD è quello di rendere il cliente ben informato sulle azioni che sta svolgendo e a cosa espone i propri soldi. Ovviamente questo però non è l’unico scopo per cui viene applicata la Insurance Distribution Directive, che cerca di armonizzare il mercato europeo con le disposizioni nazionali.

La Direttiva comunitaria permetterà infatti di avere una serie di norme condivise e applicate in ogni stato dell’Ue. Gli organi di vigilanza saranno comunque interni alla nazione (in Italia rimarranno quindi CONSOB e IVASS), ma normativa comunitaria e dello stato andranno nella stessa direzione. Agli Stati membri è comunque lasciata la possibilità di applicare norme più stringenti nel proprio territorio di competenza.

A chi si applica la direttiva Insurance Distribution Directive? Rispetto alle precedenti decisioni la nuova direttiva amplia il proprio campo e non si riferisce, come la precedente, ai soli intermediari. La IDD si focalizza proprio sulla distribuzione assicurativa che quindi porta ad impattare su tutti i soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi e riassicurativi.

Banche, intermediari, consulenti, mediatori, operatori che lavorano tramite internet, siti comparatori (se permettono in modo diretto o indiretto di stipulare assicurazioni) e via dicendo dovranno tutti adeguarsi alle nuove norme previste dalla direttiva europea.

La normativa nasce proprio per tutelare il cliente nel momento in cui stipula una polizza assicurativa, sia essa sulla vita o di altro genere. Per tale ragione anche compagnie e agenzie di viaggio, agenzie di autonoleggio e simili dovranno adottare le nuove direttive.

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Tag: Insurance - In primo piano - educazione finanziaria - previdenza - Insurtech - Investimenti

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