MIFID 2: cos’è e come funziona la normativa

MIFID 2: cos'è e come funziona la normativa

Dal 3 gennaio 2018 è entrata in vigore la MIFID 2, nuova normativa europea che regola i servizi di investimento. Di seguito vediamo con precisione che cos’è e come funziona.

Cos’è la MIFID 2? Una domanda che si sono posti molti da quando la normativa europea è entrata in vigore il 3 gennaio 2018. L’obiettivo con cui è stata ideata la MIFID 2 è quello di offrire una maggiore protezione all’investitore, cercando di applicare delle norme che siano attuate su tutto il territorio dell’Unione Europea.

Si è pertanto deciso di creare una normativa che, di fatto, diventerà l’evoluzione della precedente, la MIFID, e che, sebbene sia entrata in vigore il 3 gennaio 2018, dal 1° dicembre 2018 dovrà essere applicata in ogni suo punto, compreso il Regolamento PRIIPs. Una vera e propria rivoluzione che riguarda gli investimenti e tutti i diversi strumenti/prodotti finanziari acquistabili dai risparmiatori.

Data l’importanza della norma e gli impatti tanto per gli investitori tanto per gli intermediari, di seguito andiamo ad approfondire cos’è con precisione la MIFID 2, a capire meglio gli impatti della direttiva comunitaria, il suo funzionamento e quali sono le sue caratteristiche principali.

MIFID 2, cos’è e come funziona la nuova normativa Ue

Abbiamo già accennato che la MIFID 2 è una nuova regolamentazione europea, che risulta essere l’evoluzione della precedente normativa MIFID, acronimo che sta per Markets in Financial Instruments Directive e che dal 3 gennaio 2018 è operativa in tutti i Paesi dell’Unione europea.

Lo scopo della MIFID 2 è quello di offrire agli investitori maggiori informazioni su ciò che si sta acquistando dando maggiore spazio ad elementi che fino a questo momento risultavano poco visibili. Con questa normativa in sostanza si cerca di favorire la trasparenza e di creare consapevolezza nell’investitore di ciò che sta acquistando.

Proprio per questo uno dei punti principali della MIFID 2 riguarda i costi del prodotto finanziario. Dal momento che dall’entrata in vigore della nuova direttiva europea devono essere ben leggibili i costi di gestione, si devono inserire le spese d’ingresso e anche (se previste) quelle d’uscita.

Inoltre si prevede che vengano rendicontati, una volta l’anno, gli impatti sui rendimenti e che si producano una serie di documenti (che vedremo nello specifico dopo) con cui si informa l’investitore.

Una nuova regolamentazione in sostanza che vuole offrire dati chiari all’investitore che dovrà essere informato su ogni tipo di costo del prodotto che sta acquistando.

Questo non sarà il solo grande cambiamento per l’investitore che con l’introduzione della normativa MIFID 2 acquisterà prodotti adeguati al rischio che vuole correre. L’adeguatezza dei rischi del prodotto che si comprerà dovrà essere effettuata sottoponendo ad una valutazione il cliente, le sue conoscenze nell’ambito finanziario, le esperienze di investimento precedenti, l’obiettivo che vorrà raggiungere con gli investimenti e la sua situazione finanziaria.

Tutte queste voci rientrano nell’analisi preliminare da compiere prima di effettuare l’investimento. Tutti questi elementi difatti andranno a creare un profilo che risulterà idoneo per una serie di prodotti che rispecchieranno appunto ciò che il cliente ricerca.

La MIFID impone infatti di tenere sotto controllo la tipologia di rischio dell’investimento, legandola al rischio che è in grado di sostenere e sopportare l’investitore. Di conseguenza persone poco esperte con la MIFID 2 non potranno iniziare a investire i propri soldi in strumenti troppo complessi o che portino a concentrare la propria esposizione verso una singola asset class.

Le novità introdotte con la MIFID 2 hanno così inevitabili ricadute anche per il mondo dei consulenti finanziari. La prima riguarda la precisazione se si tratta di una consulenza prestata su base indipendente o dipendente.

Nel caso in cui si tratti di un consulente dipendente, la remunerazione avverrà attraverso il pagamento di commissioni legate alla consulenza. Se invece si trattasse di una consulenza di un operatore indipendente allora il pagamento dovrà avvenire tramite retrocessioni. In ogni caso il consulente dovrà indicare i prodotti per cui presta i suoi servizi ed essere sempre aggiornato e formato sul tipo di prodotti che offre ai clienti.

Infine la nuova normativa offre alle autorità di controllo europee e ai controllori nazionali (nel caso dell’Italia Consob e Banca d’Italia) di sospendere la vendita di prodotti finanziari, se rischiosi per gli investitori. In questo caso i prodotti finanziari sospesi non potranno essere venduti a nessun cliente, indipendentemente dal suo profilo di rischio.

MIFID 2: le informazioni sui costi e il KID

Senza dubbio l’elemento più importante della nuova normativa è l’introduzione del dettaglio sui costi che andiamo quindi ad approfondire di seguito. L’investitore dovrà infatti avere un prospetto che lo informi su cosa compra. Per questo sono stati ideati tre differenti documenti:

  • Informativa ex-ante: un documento che dovrà essere presentato prima dell’acquisto e che dovrà spiegare con accuratezza cosa si compra, i costi dell’investimento (in modo chiaro e preciso), la valutazione dei prodotti e dovrà specificare se l’intermediario è dipendente o meno;
  • Informativa ex-post: una comunicazione prevista una volta l’anno che indichi i costi dei singoli prodotti finanziari e del portafoglio. In questa documentazione dovrà anche essere indicato quanto il costo sostenuto per l’acquisto incida poi sul rendimento finale dello stesso;
  • Informativa una tantum: obbligatoria rimane la rendicontazione ex-post, che deve essere inviata una volta l’anno, in più il cliente potrà richiedere una rendicontazione analitica sull’andamento dei propri prodotti finanziari in ogni momento.

Tutti questi documenti dovranno essere prodotti obbligatoriamente e soprattutto dovranno essere chiari e precisi, in modo da essere compresi appieno dall’investitore. L’investitore inoltre, prima di sottoscrivere un determinato prodotto finanziario, dovrà poter confrontare una documentazione che lo informi su:

  • livelli di rischio;
  • rendimenti in base a diversi scenari;
  • costi;
  • incidenze sul rendimento.

Tutte queste informazioni dovranno essere essere contenute nel KID, abbrevazione di Key Information Document, che dovrà essere redatto per i PRIIPs, acronimo inglese di Packaged retail investment and insurance-based investments products con cui vengono indicati i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati. Tra i PRIIPs rientrano:

  • fondi comuni di investimento;
  • strumenti derivati;
  • obbligazioni convertibili;
  • prodotti emessi da Special Purpose Vehicle (note anche come SPV);
  • prodotti assicurativi con componente d’investimento;
  • prodotti strutturati.

Diversamente non rientrano nei PRIIPs:

  • azioni:
  • bond;
  • depositi;
  • prodotti assicurativi senza componente d’investimento;
  • prodotti di pensione complementare.

La distinzione viene effettuata dal momento che i PRIIPs sono strumenti di investimento con valore soggetto a fluttuazione date le variabili sottostanti, per cui l’investitore dovrà essere informato a dovere. Proprio per tale ragione il KID dovrà essere redatto in modo chiaro, snello, così che l’investitore possa effettuare consapevolmente la scelta.

Il documento in questione dovrà essere rilasciato al cliente prima dell’acquisto e la persona dovrà essere in grado di comprendere autonomamente di cosa si stia parlando e che tipo di investimento stia effettuando.


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