Oltre ad assumere un ruolo di protagonisti all’interno della Corporate governance, gli intermediari per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate sono obbligati a tenere registrazioni sufficienti a consentire alla CONSOB di verificare il rispetto delle norme in materia di:
Le registrazioni sono fornite su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni, o su richiesta della Consob, per sette anni. Esse comprendono:
Gli intermediari per poter registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche con gli impiegati o con i collaboratori utilizzano delle apparecchiature che loro stessi forniscono.
Ovviamente gli intermediari devono comunicare ai clienti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche. Questa comunicazione può essere effettuata una sola volta, prima della prestazione di servizi di investimento.
Inoltre gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un supporto durevole come posta, fax, posta elettronica o altra documentazione che attesti gli ordini disposti dai clienti durante le riunioni.
Le registrazioni sono conservate su un supporto che consente di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dalle autorità competenti e in una forma e secondo modalità che:
Riguardo la normativa di riferimento, bisogna sottolineare che i quesiti della banca dati su questo argomento sono di livello 1 e vertono in particolare sugli articoli 94,95,120,122,123 della delibera CONSOB 15 febbraio 2018, n.20307.
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