Intermediari: registrazione delle operazioni, come funziona, normativa

Intermediari: registrazione delle operazioni, come funziona, normativa

Gli intermediari per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate sono obbligati a tenere registrazioni sufficienti a consentire il controllo della CONSOB

Oltre ad assumere un ruolo di protagonisti all’interno della Corporate governance, gli intermediari per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate sono obbligati a tenere registrazioni sufficienti a consentire alla CONSOB di verificare il rispetto delle norme in materia di:

  • servizi e attività di investimento;
  • servizi accessori;
  • adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.

Le registrazioni sono fornite su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni, o su richiesta della Consob, per sette anni. Esse comprendono:

  • conversazioni telefoniche
  • comunicazione elettroniche riguardanti le operazioni concluse nella prestazione dei servizi di investimento

Come funziona la registrazione delle operazioni

Gli intermediari per poter registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche con gli impiegati o con i collaboratori utilizzano delle apparecchiature che loro stessi forniscono.

Ovviamente gli intermediari devono comunicare ai clienti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche. Questa comunicazione può essere effettuata una sola volta, prima della prestazione di servizi di investimento.

Inoltre gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un supporto durevole come posta, fax, posta elettronica o altra documentazione che attesti gli ordini disposti dai clienti durante le riunioni.

Le registrazioni sono conservate su un supporto che consente di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dalle autorità competenti e in una forma e secondo modalità che:

  • le autorità competenti possano accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale dell’elaborazione di ciascuna operazione di portafoglio;
  • sia possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica;
  • non sia possibile alcun altro tipo di manipolazione o alterazione.

Riguardo la normativa di riferimento, bisogna sottolineare che i quesiti della banca dati su questo argomento sono di livello 1 e vertono in particolare sugli articoli 94,95,120,122,123 della delibera CONSOB 15 febbraio 2018, n.20307.


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