Pianificazione previdenziale

Il cumulo dei contributi per le casse professionali

Il cumulo dei contributi potrà salvaguardare la pensione di tanti giovani ad oggi ancora fuori dal mercato del lavoro e che prevedibilmente avranno una carriera caratterizzata dalla discontinuità di versamenti in diverse gestioni

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Giuseppe Guttadauro

La legge di bilancio 2017, n. 232/2016 ha messo fine ad una palese e ingiusta disparità di trattamento estendendo la possibilità di cumulare spezzoni contributivi presenti in diverse gestioni anche alle Casse di previdenza dei liberi professionisti.

La disparità di trattamento di cui si fa cenno è quella presente fra chi ha avuto una carriera lavorativa continua e quindi un solo ente previdenziale e chi per discontinuità di lavoro ha versato contributi a due o più enti.

Se attualmente la riforma riguarda chi ha l’età della pensione è prevedibile che in futuro, dove saranno più frequenti carriere lavorative discontinue, il cumulo potrà salvaguardare tanti giovani ad oggi ancora fuori dal mercato del lavoro.

Le prestazioni

L’articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del 2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti alle Casse Professionali, non già titolari di pensione diretta, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico.

Per esempio, un Avvocato che ha maturato 38 anni presso la Cassa Forense (requisito contributivo per la pensione di vecchiaia) ma ancora non ha fatto domanda di pensione può usufruire del cumulo; al contrario, se fosse già titolare di pensione non può ricorrere al cumulo [Circolare INPS n.140/2017].

Pensione anticipata in cumulo

Per effetto delle nuove disposizioni normative, i soggetti che presentano periodi di iscrizione sia nelle diverse gestioni INPS sia presso gli Enti di previdenza privati possono esercitare la facoltà di cumulo ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico con il requisito di anzianità contributiva di cui alla Riforma Fornero: nel biennio 2019 – 2020 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne [Circolare INPS n.140/2017].

In sostanza, per la pensione anticipata, il requisito contributivo è quello INPS indipendentemente dal requisito previsto dalla Cassa presso cui il professionista è iscritto. Per esempio, la Cassa di previdenza dei Consulenti del lavoro richiede nel 2019 39 anni di contribuzione per la pensione anticipata, in questo caso, per la pensione anticipata in cumulo sono comunque necessari 43 anni e 3 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne.

L’anzianità contributiva è calcolata dagli Enti Previdenziali, ognuno per la sua parte e secondo le regole dei propri ordinamenti.

La pensione anticipata in regime di cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda (a differenza della totalizzazione che prevede le finestre di uscita) e comunque non prima del 1° febbraio 2017.

Per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell’attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali.

Pensione di vecchiaia in cumulo

L’articolo 1, comma 195, della legge n. 232 del 2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti alle Casse Professionali, non già titolari di pensione diretta, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico [Circolare INPS n.140/2017].

La facoltà del cumulo contributivo può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla Riforma Fornero: 20 anni di contribuzione + 67 anni di età (biennio 2019 -2020) [Legge n. 228 del 2012 art.1 comma 239 come modificato dalla Legge n. 232 del 2016 art.1 comma 195].

Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto [Legge n. 228 del 2012 art.1 comma 241].

La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse.
Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi richiesti dalla riforma Fornero (20 anni di anzianità contributiva + 67 anni di età nel biennio 201 – 2020), utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239.

Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi [Ministero del Lavoro nota n.13919 dell’11.9.2017].

Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi previsti dalla riforma Fornero, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati, sia presso l’INPS che presso le Casse Professionali.

Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi.

Qualora i requisiti (anagrafico e contributivo) per la prestazione di vecchiaia nella Cassa Professionale siano superiori a quelli vigenti nell’Inps, l’ente erogherà subito la propria quota mentre per quella maturata nella gestione professionale occorrerà attendere i requisiti anagrafici e contributivi per la prestazione di vecchiaia previsti dall’ordinamento della cassa in questione; quindi ciascun ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento.

La pensione di vecchiaia in cumulo, anche se può essere erogata in diverse tranche, costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

Per la pensione di vecchiaia in cumulo, se si sono perfezionati solo i requisiti INPS, ma non quelli della Cassa Professionale, l’interessato dovrà presentare la domanda di pensione all’INPS.

Proviamo a comprendere meglio cosa si intende per pensione a formazione progressiva analizzando due casi.

CASO 1 – Cassa forense

Nel biennio 2019 – 2020 i requisiti per maturare il diritto alla pensione sono: 69 anni di età + 34 di contribuzione, dal 2021 sarà necessaria un’età di 70 anni con 35 di contribuzione.

Avvocato di 67 anni che nel 2019 fa domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo con le seguenti posizioni contributive:

L’anzianità contributiva complessivamente maturata è pari a 33 anni (8 INPS + 25 Cassa Forense) superiore al minimo richiesto dall’INPS (20 anni) ma inferiore a quello richiesto da Cassa Forense di 34 anni nel biennio 2019 – 2020 e 35 dal 2021.

In questo caso, l’INPS inizia da subito ad erogare la propria quota di pensione (requisiti di 67 anni + 20 di contribuzione maturati) ma la quota a carico della Cassa Forense sarà pagata solo nel 2022 al compimento del 70° anno di età (requisito anagrafico Cassa Forense) quando anche il requisito contributivo complessivo (36 anni contro i 35 richiesti) sarà maturato.

CASO 2 – ENPAP Psicologi

I requisiti per maturare la pensione di vecchiaia presso l’ENPAP sono: 65 anni di età con almeno cinque di anzianità contributiva.

Psicologo di 66 anni che nel 2019 fa domanda di pensione di vecchiaia in regime di cumulo con le seguenti posizioni contributive:

L’anzianità contributiva complessivamente maturata è pari a 33 anni (13 INPS + 20 ENPAP) superiore al minimo richiesto di 20 anni.

In questo caso non è stata raggiunto il requisito anagrafico minimo richiesto per la pensione di vecchiaia in regime di cumulo (67 anni di età) anche se è maturato quello richiesto da ENPAP (65 anni). La pensione sarà quindi determinata da due quote (INPS e ENPAP) ma erogata nel 2020 al raggiungimento del 67° anno di età.

La pensione di vecchiaia in cumulo erogata in due tempi riguarda gli iscritti a quelle Casse che hanno i requisiti, anagrafico e contributivo, più elevati rispetto a quelli richiesti dall’INPS (67 anni + 20 di contribuzione).

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