Quando si parla di mercati regolamentati e di vigilanza sulle sedi di negoziazione, è importante anche analizzare la gestione accentrata di strumenti finanziari.
Essa è stata profondamente rivista con il decreto legislativo 176/2016 che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n.909/2014, che ha di conseguenza modificato il TUF.
Una delle principali novità introdotte riguarda quella del depositario centrale di titoli, in breve CSD, ossia “una persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli”, destinata a svolgere il servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari al posto delle società di gestione accentrata.
Le autorità nazionali competenti per l’autorizzazione e la vigilanza dei depositi centrali sono la CONSOB e la Banca d’Italia. La prima vigila sulla trasparenza, l’ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, l’integrità dei mercati e la tutela degli investitori.
La Banca d’Italia invece si occupa soprattutto della stabilità e del contenimento del rischio sistemico. Entrambe le autorità di vigilanza possono nei confronti dei depositari centrali:
La gestione accentrata degli strumenti finanziari è esercitata dai depositari centrali che sono autorizzati:
Per svolgere la sola attività di gestione accentrata degli strumenti finanziari il capitale minimo versato ed esistente deve essere di 5 milioni di euro. Per svolgere anche servizi di liquidazione il capitale deve essere di 12,5 milioni di euro.
Ai depositari centrali centrali della Repubblica Italiana si applicano le norme in tema di revisione legale dei conti previste da:
Le altre norme di interesse sono quelle relative alle modifiche all’assetto di controllo e alle crisi dei depositari centrali.
Per quanto attiene alle crisi, nel caso di accertate gravi irregolarità, il TUF prevede che il ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta della CONSOB o della Banca d’Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Se è dichiarato invece lo stato di insolvenza, ovvero sia disposta la revoca dell’autorizzazione, il suddetto ministero dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.
I valori mobiliari regolati dalla legge italiana possono esistere solo in forma scritturale. Tale obbligo può essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un deposito centrale.
Il trasferimento degli strumenti finanziari nonché l’esercizio dei realtivi diritti patrimoniali possono effettuarsi solamente tramite gli intermediari. Essi hanno quindi il compito di:
Inoltre, l’intermediario è responsabile verso il titolare del conto dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività di trasferimento degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti e per il puntuale adempimento degli obblighi previsti.
Infine è anche responsabile verso l’emittente per l’adempimento degli obblighi di comunicazione e segnalazione imposti dal TUF e dai regolamenti attuativi.
Quando gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari sono rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti si differenziano dalla normativa prevista per il regime di dematerializzazione, proprio per la loro materialità. Gli strumenti finanziari vengono quindi immessi nel sistema in deposito regolare.
La clausola del contratto di deposito stipulato degli intermediari attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito e deve essere approvata solamente per iscritto.
Il depositante può tramite il depositario chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso il depositario centrale di titoli.
Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume quindi tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito se il depositante non aveva titolo per effettuarlo.
I vincoli si trasferiscono attraverso la girata al depositario centrale di titoli. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario. Il depositario centrale dei titoli comunica quindi agli emittenti le azioni nominative a esse girate.
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