Mercati: la vigilanza sulle sedi di negoziazione

Mercati: la vigilanza sulle sedi di negoziazione

Mercati: ecco come funzionano i livelli di vigilanza sulle sedi di negoziazione e quali sono le autorità che supervisionano

Dopo aver analizzato cosa sono i mercati regolamentati, adesso ci concentreremo sui livelli di vigilanza sulle sedi di negoziazione. Il TUF li distingue appunto in base alla sede e alla tipologia di negoziazione:

  • CONSOB: sedi di negoziazione in generale, ossia mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione;
    Banca d’Italia: sedi di negoziazione all’ingrosso di titolo di Stato e sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro.

La CONSOB vigila sulle sedi di negoziazione e sui relativi gestori:

  • al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;
  • affinché la regolamentazione dei mercati regolamentati e le regole delle altre sedi di negoziazione siano idonee a tali fini;
  • adottando provvedimenti straordinari, anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato. Essi possono essere adottati dal Presidente della CONSOB.

La Banca d’Italia vigila sulle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e sui relativi gestori:

  • avendo riguardo all’efficienza complessiva del mercato;
  • affinché la regolamentazione del mercato regolamentato all’ingrosso di titoli di Stato e le regole delle altre sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato siano idonee ad assicurare una negoziazione corrette e ordinata;
  • adottando provvedimenti straordinari, anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato;
  • sull’efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro.

Dopo aver sentito la Banca d’Italia e la CONSOB, il ministro dell’Economia e delle Finanza può stabilire requisiti specifici per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e per i relativi gestori, individuare ulteriori modalità di negoziazione, e definire criteri per attribuire la qualifica di operatore principale.

Inoltre, in materia di vigilanza sulle sedi di negoziazione il ministero dell’Economia e delle Finanze - sentite la Banca d’Italia e la CONSOB - può esercitare il potere di revocare l’autorizzazione della sede di negoziazione.

I poteri di vigilanza

In materia di vigilanza sulle sedi di negoziazione, i poteri attribuiti alla CONSOB e alla Banca d’Italia si dividono in tre tipi:

  • poteri informativo e di indagine: permettono alle due autorità di chiedere a chiunque la comunicazione e la trasmissione di dati, atti e notizie; di procedere ad audizioni personali; di richiedere ai revisori legali diverse informazioni.
  • poteri ispettivi: permettono alle due autorità di effettuare ispezioni, richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari; di richiedere informazioni ai revisori legali e di eventualmente procedere a verifiche o ispezioni per loro conto.
  • poteri di intervento: permettono alle due autorità di pubblicare avvertimenti al pubblico nel loro sito internet; di intimare ai gestori di non avvalersi dell’attività professionale di un soggetto quando può essere di pregiudizio per la trasparenza; disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali del gestore; ordinare la cessazione temporanea o permanente di pratiche o condotte contrarie alle disposizioni del TUF; di adottare ogni misura idonea al mantenimento di ordinate condizioni di negoziazione.

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