Pianificazione previdenziale

La pensione del consulente finanziario

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Giuseppe Guttadauro

Il tema della pensione del consulente finanziario è da tempo oggetto di contrastanti posizioni espresse da reti di Consulenti Finanziari e da reti di vendita di prodotti finanziari (Banche e SIM) relativamente all’obbligo d’iscrizione alla Fondazione ENASARCO, l’Ente di previdenza degli Agenti e Rappresentanti di commercio.

L’obbligo d’iscrizione deriva dal fatto che il consulente finanziario svolge la sua attività sulla base di un contratto d’agenzia e rientra quindi nell’ambito di applicazione della previdenza ENASARCO, espressamente destinata agli Agenti e rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742, 1752 del Codice Civile.
Anche il Ministero del Lavoro si è pronunciato sull’obbligo d’iscrizione nel senso della completa applicazione della previdenza ENASARCO ai consulenti finanziari – agenti:

... l’esistenza di un contratto di agenzia ai sensi dell’art. 1742 c.c. (...) determina l’appartenenza dei promotori finanziari alla più ampia categoria degli agenti e rappresentanti di commercio indipendentemente dal fatto che l’attività di promozione si riferisca ad un prodotto finanziario piuttosto che ad un bene materiale o di altro tipo. Per le ragioni sopra evidenziate, si ritiene, quindi che tutti i soggetti operanti con contratto di agenzia – e quindi anche gli agenti promotori finanziari – siano tenuti all’iscrizione all’ENASARCO e al versamento dei contributi previdenziali integrativi obbligatori, ai sensi della Legge n. 12/1973.

Il consulente finanziario, per quanto concerne l’aspetto previdenziale, ha inoltre l’obbligo d’iscrizione al regime di assicurazione generale obbligatorio (definito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 196):

"…ai fini della tutela previdenziale i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 5 della L. 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di mandatari sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali."

con la conseguenza che la previdenza del Consulente Finanziario è gestita sia dall’ INPS gestione commercianti sia dalla Fondazione ENASARCO. A onor del vero, la previdenza ENASARCO può essere definita un “ibrido” in quanto integrativa ma nello stesso tempo obbligatoria.

L’oggetto della contestazione

Il fatto che il Consulente Finanziario sia obbligatoriamente iscritto a due gestioni pensionistiche non credo possa essere oggetto di lamentela in quanto questo determinerà l’erogazione di due importi di pensione.

Allora dove sta l’oggetto del contendere? ENASARCO richiede un’anzianità contributiva minima di 20 anni per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (oltre al raggiungimento di una certa “quota” data dalla somma tra età anagrafica e anni di contribuzione).

Molti consulenti finanziari iniziano quest’attività in età avanzata magari dopo aver lavorato per diversi anni come dipendenti di una Banca e questo spesso si traduce, arrivati in età pensionabile, nell’impossibilità di raggiungere il requisito contributivo minimo richiesto.

Cosa succede in questo caso? La contribuzione versata non determina alcun importo di pensione e rimane acquisita dalla Fondazione ENASARCO senza alcuna possibilità di restituzione. In realtà non si tratta di un’anomalia dell’ENASARCO perché la stessa cosa accade in tutte le gestioni pensionistiche:

no contribuzione minima = no pensione e no restituzione contributi

Il vero problema consiste nell’età d’ingresso in attività del Consulente Finanziario che come detto spesso impedisce materialmente il raggiungimento dei 20 anni di contribuzione.

Soluzione? In parte una soluzione è stata trovata dalla stessa Fondazione che ha inserito nel proprio Regolamento la possibilità per gli iscritti dal 2012 che non raggiungano i requisiti pensionistici, ma che abbiano almeno 5 anni di anzianità contributiva di maturare una rendita contributiva reversibile, ridotta del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota prevista.
Per avere diritto alla rendita contributiva il Consulente Finanziario deve aver maturato i seguenti requisiti minimi:

Un ulteriore possibilità, sempre che si possano far valere almeno cinque anni di contribuzione di cui tre nel quinquennio precedente la domanda, è avere il tempo necessario per raggiungere i 20 anni di contribuzione attraverso il versamento di contributi volontari.

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