Proteggere la propria famiglia, garantire la serenità e la stabilità economica dei propri cari è, senza alcun dubbio, uno degli obiettivi primari nella gestione del patrimonio. Come abbiamo già letto in precedenza e avremo modo di vedere anche successivamente, esistono strumenti che consentono di “segregare” determinati beni isolandoli dal resto della propria ricchezza.
Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico introdotto nel nostro ordinamento con la riforma del diritto di famiglia del 1975 per la protezione di quella parte del patrimonio (immobili, beni mobili registrati e titoli di credito nominativi) vincolata esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia stessa.
La proprietà resta ai coniugi che, però, non potranno disporne per scopi estranei agli interessi del nucleo tutelato. La costituzione del fondo può essere effettuata in concomitanza del matrimonio (con annotazione a margine dell’atto) oppure, successivamente, da parte di uno o di entrambi i coniugi se non addirittura da una persona terza, anche per testamento. L’esistenza di una famiglia “legittima” è, pertanto, il presupposto indispensabile per la validità dell’istituto che non può essere utilizzato per i conviventi o per le coppie di fatto mancando l’essenziale requisito del matrimonio.
Con il fondo patrimoniale entrambi i coniugi accettano gli oneri della gestione seguendo le regole della comunione legale ed agendo disgiuntamente per l’ordinaria amministrazione o, congiuntamente, per la straordinaria. L’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio determinano la cessazione del fondo salvo il caso in cui ci siano figli minori e fino al raggiungimento della loro maggiore età.
E’ importante sottolineare quanto sia delicato l’aspetto tutelante di questo istituto giuridico: si è detto che i beni che fanno parte del fondo patrimoniale sono protetti e che, pertanto, non possono essere soggetti a esecuzione forzata da parte dei creditori se i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tale protezione non è, però, illimitata: qualora il credito fosse sorto antecedentemente alla costituzione del fondo è possibile la cosiddetta “azione revocatoria” dimostrando che lo stesso fondo è stato costituito dolosamente in pregiudizio alle ragioni dei creditori. In tal caso, purché non siano passati più di cinque anni dalla sua nascita, verrà dichiarata l’inefficacia dell’istituto.
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