Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone riconosciuto ma non regolamentato dal nostro ordinamento. Pertanto, ogni volta che si decida di costituirne uno è necessario attenersi alla disciplina del paese a cui questo strumento fa riferimento individuando la tipologia più idonea al conseguimento dello scopo prefissato.
Sostanzialmente, il trust configura un rapporto fiduciario nel quale un soggetto (il disponente o “settlor”) si spossessa di una posizione giuridica (p.es. la proprietà di un immobile, il proprio patrimonio, la titolarità di un diritto, ecc.ecc. tecnicamente definita “trust property” o “trust fund”) trasferendola ad un amministratore/gestore (il “trustee”) nell’interesse di un altro soggetto (il beneficiario o “beneficiary”) oppure per il raggiungimento di un determinato scopo.
Le “posizioni giuridiche” sono separate dal patrimonio del gestore e vengono amministrate seguendo le istruzioni del disponente. Una quarta figura, il “guardiano” o “protector”, garantisce la correttezza delle attività svolte dall’amministratore e, eventualmente, la sua sostituzione.
Le principali applicazioni di questo istituto possono essere riassunte come segue:
Altri scopi comunemente utilizzati possono essere la beneficenza, com’è molto comune nei paesi anglosassoni, oppure l’ottimizzazione fiscale - ma con le dovute cautele per evitare la revoca per illegittimità e pesanti sanzioni. Le applicazioni sono certamente molteplici se si considera che ben il 70% del patrimonio mondiale è sotto trust. Nel nostro Paese, tuttavia, i numeri restano ancora ad una cifra intorno al 4% e le possibilità di sviluppo sono, evidentemente, molto importanti.
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