Secondo il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, l’offerta fuori sede è la promozione e il collocamento presso il pubblico di:
- strumenti finanziari il luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
- servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività.
Di conseguenza non costituisce offerta fuori sede:
- l’offerta effettuata nei confronti di clienti professionali;
- l’offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del CdA, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell’emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze.
L’offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:
- dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente e di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente e di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;
- dalle SGR, dalle società di gestione UE, dalle SICAV, dalle SICAF, dai GEFIA UE, e non UE, limitatamente alle quote o azioni di OICR.
Per l’offerta fuori sede i soggetti abilitati devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Di essi si devono servire anche le imprese di investimento nel momento in cui effettuano un’offerta fuori sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti.
Offerta fuori sede: promozione e collocamento a distanza
Oltre a quella tradizionale, esiste anche una forma di particolare di offerta fuori sede: la promozione a distanza di servizi di investimento e di strumenti finanziari. Essa si avvale di tecniche di contatto con la clientela che non comportino la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerte.
Non fanno parte di questa speciale offerta fuori sede:
- le attività svolte nei confronti dei clienti professionali;
- l’offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del CdA, ai dipendenti e ai collaboratori non subordinati dell’emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata tramite supporti riconducibili all’emittente, o a società appartenente al medesimo gruppo a condizione che il relativo accesso sia garantito solo a soggetti mediante apposite misure di sicurezza.
Possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari nonché di servizi e attività d’investimento prestati altri intermediari:
- le SIM;
- le imprese di investimento UE con succursale in Italia;
- le imprese di Paesi terzi diverse alle banche;
- le banche italiane e di Paesi terzi;
- le banche UE con succursale in Italia;
- Poste Italiane.
Leggi l'articolo sul sito