SGR: cos’è e cosa fa una società di gestione del risparmio
Cosa sono le società di gestione del risparmio (SGR), cosa fanno, in che tipologie si suddividono e quali sono le loro attività finanziarie?
Le Società di Gestione del Risparmio (SGR) sono l’unico soggetto giuridico di diritto italiano, previsto dall’ordinamento della Repubblica Italiana, autorizzato a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Ciò vuol dire che le SGR possono promuovere, istituire, organizzare e gestire fondi comuni di investimento . Quindi permettono ai clienti di gestire i costi e soprattutto di ammortizzarli.
La creazione di questi fondi comuni di investimento deve però essere garantita e sorvegliata e l’ente che si occupa di ciò è la Società di Gestione del Risparmio.
Società di Gestione del Risparmio: tipologie
In base al servizio prestato, le SGR si definiscono in modo differente. La caratteristica fondamentale della sua denominazione si identifica nel servizio che la SGR presta.
Esistono quindi due tipologie di SGR:
- società promotrice: in caso di promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d’investimento e amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
- società gestore: in caso di gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento avente a oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.
Queste sono le uniche due società di gestione del risparmio esistenti. Esse hanno delle caratteristiche specifiche, ma i ruoli nel fondo comune di investimento sono abbastanza simili.
Società di Gestione del Risparmio: cosa possono fare
Analizziamo adesso nel dettaglio cosa queste società possono fare e quali invece sono le limitazioni alle loro possibilità di manovra. Sarà infatti utile capire in che modo possono operare.
Oltre a occuparsi della gestione dei fondi d’investimento – le SGR possono anche:
- prestare il servizio di gestione di portafogli e i relativi servizi accessori;
- istituire e gestire fondi pensione;
- svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la CONSOB.
Sono considerate attività connesse quelle che consentono di promuovere e sviluppare l’attività principale; mentre le attività strumentali hanno carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta, come ad esempio: lo studio, la ricerca e l’analisi in materia economica e finanziaria; l’elaborazione e la comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie e la predisposizione e la gestione dei servizi informatici); prestare il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione; prestare servizio di consulenza in materia di investimenti; commercializzare quote e azioni di OICR propri o di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia.
Nell’ambito dei servizi svolti, la SGR può anche:
- affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo, dal gestore;
- delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli altri servizi descritti, con modalità che evitino lo svuotamento della società stessa, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei partecipanti al fondo per l’operato dei soggetti delegati.
Società di Gestione del Risparmio: quali sono i doveri?
Le SGR hanno anche dei doveri che non possono tralasciare. Infatti, queste società devono operare secondo dei criteri ben precisi, che non possono essere in alcun modo messi da parte.
Le SGR devono:
- operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti ai fondi e dell’integrità del mercato;
- organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi;
- disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi.
La Società di gestione del risparmio provvede, nell’interesse dei partecipanti, all’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge.
Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla società promotrice, l’esercizio dei diritti di voto spetta al gestore, salvo patto contrario.
Fonte: https://www.money.it/Le-societa-di-gestione-del
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