SICAV: cos’è una società di investimento a capitale variabile
SICAV: ecco cosa è, come viene costituita e cosa fa la società di investimento a capitale variabile
Secondo il TUF, per SICAV, società di investimento a capitale variabile, si intende l’OICR aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia, avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni.
Ecco quindi gli elementi distintivi di una SICAV:
- OICR aperto: flessibilità dell’investimento;
- variabile del capitale: la dimensione del capitale varia in funzione delle logiche di mercato;
- esclusività dell’oggetto sociale: le risorse monetarie raccolte attraverso le proprie azioni devono essere collettivamente e obbligatoriamente impiegate in investimenti in strumenti finanziari.
Essendo a tutti gli effetti soci, tutti i partecipanti di una SICAV possono influire sulle politiche di gestione mediante l’esercizio del diritto di voto. Nel caso però di SICAV di multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo.
Nonostante ciò, le SICAV sono simili per molti aspetti ai fondi comuni di investimento aperti. Proprio per questo a esse vengono applicate le stesse disposizioni, salvo diversa specificazione.
Inoltre bisogna fare due distinzioni:
- le SICAV che hanno la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano;
- le SICAV che hanno la forma di FIA non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICR italiano.
In base a tutto questo, le SICAV devono essere considerate delle particolari società di capitali, disciplinate dal TUF e dai regolamenti attuativi di CONSOB Banca d’Italia.
SICAV: come vengono costituite
L’istruttoria per la costituzione delle SICAV è stata disciplinata con provvedimento della Banca d’Italia che, sentita la CONSOB, l’autorizza quando viene verificata:
- la presenza della forma della società per azioni;
- la presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica Italiana;
- un capitale sociale di ammontare non inferiore a 1 milione di euro;
- il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità da parte degli esponenti aziendali;
- la previsione, all’interno dello statuto, dell’oggetto esclusivo dell’investimento collettivo del patrimonio, raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni
- la presentazione di un programma che deve contenere le seguenti informazioni: attività, struttura organizzativa e investimenti, previsioni di sviluppo dell’attività, situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Capitale e azioni della SICAV
Va ricordato che il capitale delle SICAV deve essere sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalle società. Infatti, quando il capitale si riduce al di sotto della misura minima pari a 1 milioni di euro e permane tale per almeno 60 giorni, la società si scioglie.
Inoltre, va aggiunto che le azioni che vengono acquistate e sottoscritte dalla SICAV possono essere al portatore o nominative, e devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.
Le azioni nominative attribuiscono infatti un diritto di voto per ogni azione, mentre quelle al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio, al di là del numero di azioni possedute. È comunque garantito, in qualsiasi momento, l’intervento di trasformazione delle azioni nominative in azioni al portatore, e viceversa.
Una particolare caratteristica delle Sicav, è la possibilità di divenire "multicomparto". In seguito ad apposita previsione statutaria, le Sicav possono essere suddivise in diversi comparti di investimento, ognuno dei quali può emettere una specifica categoria di azioni.
In questo caso, ogni comparto diviene patrimonio autonomo, distinto pertanto in maniera completa da quello degli altri comparti. L’azionista può comunque spostare il proprio investimento da un comparto all’altro della SICAV.
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