La totalizzazione è un istituto, senza alcun onere a carico del richiedente, che consente al lavoratore di "cumulare gratuitamente" spezzoni contributivi non coincidenti versati in due o più gestioni previdenziali per raggiungere il requisito contributivo minimo utile a maturare il diritto alla pensione.
Questo è possibile sia che la contribuzione sia stata versata nel nostro Paese (totalizzazione nazionale) sia in uno Stato estero (totalizzazione internazionale) ma le regole sono diverse, vediamo di capire meglio di cosa si tratta.
Disciplinata dal decreto legislativo n.42/2006 interessa tutte le gestioni INPS:
La totalizzazione nazionale deve interessare per intero tutti i periodi contributivi coinvolti. Le prestazioni conseguibili sono:
Il sistema di calcolo è determinato in pro – quota, ciascuna gestione eroga l’importo maturato in funzione dei contributi presenti.
Non c’è trasferimento materiale dei contributi (al contrario della ricongiunzione) che restano nelle rispettive gestioni di riferimento.
Ad esempio, un medico libero professionista di 67 anni che ha maturato complessivamente 35 anni di contribuzione di cui 21 come dipendente, totalizzando avrà diritto alla pensione di vecchiaia calcolata su 35 anni di contribuzione. INPS Ed ENPAM quindi determineranno ciascuno l’importo su 35 anni (pensione teorica), in seguito la quota erogata dall’INPS sarà pari a 21/45 e quella ENPAM a 14/45.
Il metodo di calcolo utilizzato è interamente contributivo, se il lavoratore non ha raggiunto il diritto autonomo a pensione in una delle gestioni interessate.
Ad esempio, se si totalizzano i contributi versati in due gestioni, INPS lavoratori dipendenti e INARCASSA (Ingegneri e Architetti) a 66 anni e 7 mesi di età avendo raggiunto nella gestione lavoratori dipendenti i 20 anni di contribuzione e, quindi il diritto autonomo alla pensione di vecchiaia, la quota di pensione in questa gestione mantiene il regime di calcolo previsto dalle regole in vigore.
I requisiti per maturare la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione nazionale sono, a tutto il 2018, 65 e 7 mesi sia per gli uomini che per le donne con almeno 20 anni di contribuzione, mentre per la pensione anticipata (1) occorre un’anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni e 7 mesi indipendentemente dall’età anagrafica (2).
(1) Sono esclusi i contributi figurativi per malattia e disoccupazione
(2) requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita media ogni due anni a partire dal 2019.
Elaborazione: Giuseppe Guttadauro
La decorrenza della pensione in totalizzazione nazionale è soggetta alle “finestre d’uscita”:
Ad esempio, un lavoratore che, nel mese di novembre 2018, ha maturato 15 anni di contributi nel fondo INPS commercianti e 26 anni presso INARCASSA (Cassa degli Ingegneri e Architetti) totalizzando le rispettive posizioni ha maturato il diritto per la pensione anticipata con 41 anni di anzianità complessiva. La prima rata di pensione sarà erogata a settembre 2020, 21 mesi dopo la maturazione del diritto.
Un lavoratore che, nel mese di settembre 2018, ha maturato 10 anni di contributi nel fondo INPS lavoratori dipendenti e 15 anni presso la gestione separata totalizzando le rispettive posizioni ha maturato il diritto per la pensione di vecchiaia con 25 anni di anzianità complessiva. La prima rata di pensione sarà erogata a giugno 2020, 18 mesi dopo la maturazione del diritto.
La totalizzazione internazionale consente al lavoratore che ha svolto un’attività (subordinata e/o autonoma) in uno o più Stati dell’Unione Europea di sommare i contributi, non coincidenti temporalmente, versati con quelli italiani al fine di raggiungere il diritto alla pensione.
Si pensi, ad esempio, a un lavoratore che abbia versato 15 anni di contributi in Italia come dipendente e 10 in Germania e che, al compimento dell’età richiesta voglia accedere alla pensione di vecchiaia. Se non esistesse la totalizzazione internazionale non ci sarebbe la possibilità di accedere al trattamento pensionistico per la mancanza del requisito contributivo minimo richiesto per l’INPS (20 anni). La totalizzazione internazionale consente di valorizzare i contributi versati in Germania sommandoli con quelli accreditati in Italia e raggiungere in questo modo 25 anni di anzianità contributiva complessiva.
Come per la totalizzazione nazionale anche per quella internazionale non c’è trasferimento materiale dei contributi che restano nei rispettivi Stati di riferimento.
Nel caso precedente, infatti, i 15 anni di contribuzione restano in Italia e i 10 anni in Germania.
I requisiti per la pensione in regime di totalizzazione internazionale per la quota di pensione a carico delle gestioni italiane (per quelle estere sono quelli previsti dai rispettivi Paesi) sono gli stessi previsti dalla riforma Fornero:
Il calcolo della pensione in regime di totalizzazione internazionale è quello in essere nei rispettivi Paesi coinvolti nella totalizzazione, ciascun ente previdenziale liquiderà la propria quota di pensione in base agli anni di contribuzione versati secondo le regole previste in ciascun ordinamento.
L’importo così maturato è tuttavia virtuale in quanto ciascun ente liquiderà solo quello maturato (principio del pro – quota) in base ai contributi versati applicando una percentuale di riduzione determinata dal rapporto tra i contributi complessivi e quelli riferiti al singolo Stato.
Ad esempio, si immagini un lavoratore con 35 anni di contribuzione complessiva di cui 5 maturati all’estero. Per determinare l’importo che l’INPS deve mettere in pagamento occorre prima stabilire la “pensione virtuale”, calcolata cioè sui 35 anni di anzianità, pari per ipotesi a € 25.000,00. Per calcolare l’importo spettante si dovrà sottrarre proporzionalmente i periodi maturati della gestione estera e utilizzarli per determinare il trattamento definitivo.
In sostanza 30 (anni maturati in Italia/ 35 (anni complessivi) x 25.000 = 21.428
Questo è l’importo effettivo che sarà messo in pagamento dall’INPS, al quale si affiancherà l’importo messo in pagamento dallo Stato estero, sempre calcolato sulla base delle regole predette e in base alla normativa di quel Paese.
La decorrenza della pensione è il mese successivo la presentazione della domanda.
Se invece l’accredito è avvenuto in un Paese extra europeo bisogna distinguere sulla base dell’esistenza di una convenzione siglata dall’Italia con il paese interessato. Se esiste una convenzione bilaterale sulla sicurezza sociale e previdenziale il lavoratore potrà totalizzare i contributi accreditati nella gestione estera secondo le modalità indicate nella Convenzione stessa.
Ogni convenzione opera in modo autonomo rispetto ad altre convenzioni e stabilisce tra i Paesi contraenti i requisiti da osservare e le prestazioni da erogare.
Gli Stati convenzionati con l’Italia sono: Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada/Québec, ex Jugoslavia, Israele, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Capo Verde, Repubblica di Corea, Croazia, San Marino, Santa sede, Tunisia, Turchia, USA, Uruguay, Venezuela.
Se, al contrario, non esiste alcuna convenzione bilaterale il lavoratore potrà maturare la pensione solo in funzione delle regole di quel Paese e potrà chiedere, eventualmente, il riscatto oneroso per valorizzare quei periodi ai fini del diritto alla pensione in Italia.
Elaborazione: Giuseppe Guttadauro