Quali sono le sanzioni a cui va incontro il consulente finanziario autonomo e il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. È questo il contenuto dell’articolo 196 del TUF, così come modificato dal d.lgs. 192/2017 ed entrato in vigore il 3 gennaio 2018.
Ovviamente le sanzioni previste si differenziano in base alla gravità della violazione e tengono conto dell’eventuale recidiva a cui il consulente finanziario è andato incontro nel corso del tempo.
Prima dell’espletamento della sanzione, viene aperto il processo sanzionatorio che è retto dai principi del contradditorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
Le sanzioni sono applicate dall’Organismo di vigilanza e tenuta dall’albo unico dei consulenti finanziari, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro 180 giorni dall’accertamento ovvero entro 360 giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi 30 giorni.
Sempre nello stesso termine dei 30 giorni gli interessati possono chiedere di essere sentiti personalmente. Avverso le decisioni adottate dall’Organismo è ammesso ricorso dinanzi alla Corte d’Appello.
Oltre alla radiazione dall’Albo - che è l’ultima delle sanzioni previste e di conseguenza la più grave - le sanzioni previste per un consulente finanziario sono diverse: