Consulenti finanziari

Iscrizione all’albo dei consulenti finanziari: tutto quello che c’è da sapere

Iscrizione all'albo dei consulenti finanziari: ecco come avviene, chi se ne occupa e quali sono i requisiti che si devono possedere

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Massimiliano Carrà

Quando si parla di iscrizione all’albo dei consulenti finanziari, è necessario spiegare cos’è l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. Esso è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati.

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutarie. Inoltre, alle sue riunioni può anche assistere un rappresentante della CONSOB.

Come funziona l’iscrizione all’albo

L’iscrizione all’albo viene effettuata dall’Organismo dopo aver accertato il possesso del richiedente di tutti i seguenti requisiti prescritti:

Una volta ricevuta la domanda di iscrizione, l’Organismo deve decidere entro 90 giorni dalla data in cui la Sezione territoriale ha ricevuto la domanda. Qualora non si adotti alcun provvedimento entro i 90 giorni, la domanda di iscrizione si intende accolta.

Chi si occupa dell’iscrizione?

I contributi previsti per l’iscrizione all’albo e quelli previsti per sostenere la prova valutativa sono determinate e riscossi dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.

Oltre a procedere all’iscrizione all’albo, esso si occupa anche:

Per ciascun iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari sono indicati:

Come è suddiviso l’albo

L’albo dei consulenti finanziari è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriale dell’Organismo. Esse sono individuate dall’Organismo in numero non inferiore a due e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse. Ecco quindi come sono suddivise:

Situazioni impeditive per l’iscrizione

Non possono essere iscritti all’albo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:

L’interessato deve informare tempestivamente l’Organismo delle situazioni descritte nei primi tre punti e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa o la sua cancellazione dall’albo dei consulenti finanziari. Lo stesso Organismo valuterà in merito alla sussistenza dell’impedimento.

Situazioni di incompatibilità e requisiti di onorabilità

L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è incompatibile con:

Inoltre, non possono essere iscritti all’albo dei consulenti finanziari coloro che non rispecchiano i requisiti di onorabilità e che quindi:

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