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Contratti di investimento: tipologie, estinzioni, surroga e portabilità

Ecco cosa sono i contratti di investimento, in quante tipologie si suddividono e come si applica l'estinzione, la surroga e la portabilità

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Massimiliano Carrà

I contratti di investimento sono redatti per iscritto e un esemplare viene consegnato ai clienti. Per motivate ragioni tecniche, il CICR prevede anche che i contratti di investimento possono essere stipulati in altra forma. E qualora quest’ultima non viene rispettata, il contratto viene considerato nullo.

I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. Per i contratti di credito sono inclusi anche gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Di contro, vengono considerate nulle e non apposte:

In caso di inosservanza di tali disposizioni si applicano:

Contratti di investimento: le tipologie

Bisogna ricordare che si identificano tre tipologie di contratti di investimento: di apertura di credito, a tempo indeterminato e di durata. Ovviamente essi si distinguono per numerose differenze.

I contratti di apertura di credito, come unici oneri a carico del cliente, possono prevedere una commissione onnicomprensiva, che viene calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata di affidamento.

Inoltre, prevedono un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente.

In caso di sconfinamenti - ossia di utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente - i contratti di conto corrente e di apertura credito possono prevedere, come unici oneri a carico del clienti, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.

Nei contratti a tempo indeterminato può essere stabilita, grazie una clausola approvata specificamente dal cliente, la possibilità di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto. Ovviamente però vi deve essere un giustificato motivo.

Inoltre, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente con preavviso di minimo due mesi. Essa si intende approvata se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Va ricordato che il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza spese e penalità.

Nei contratti di durata invece le banche e gli intermediari finanziari forniscono al cliente, in forma scritta o tramite un altro supporto accettato dal cliente, alla scadenza del contratto e almeno una volta l’anno una comunicazione chiara riguardo allo svolgimento del rapporto.

Inoltre, nei contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole che non hanno ad oggetto i tassi di interesse. Ovviamente deve sussistere sempre un giustificato motivo.

Estinzioni, surroga e portabilità

Per quanto riguarda i mutui immobiliari, viene considerato nullo qualunque atto o clausole con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale a favore del mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l’esercizio del debitore della facoltà di surrogazione non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.

La surroga comporta il trasferimento del contratto con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L’annotazione di surrogazione può essere richiesta al conservatore senza formalità, allegando la copia dell’atto di surrogazione.

Gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere per l’esecuzione delle formalità connesse alle operazione di surrogazione. Essa si deve perfezionare entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l’esatto importo del proprio debito residuo.

Se la surroga non si compie entro 30 giorni per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo deve risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

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