Consulenti finanziari autonomi: IVA al 22% sui compensi dei fee only

Consulenti finanziari autonomi: IVA al 22% sui compensi dei fee only

IVA al 22% sui compensi dei consulenti finanziari autonomi: a chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 954 – 914/2017 presentato da una società milanese.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, le consulenze finanziarie fee only non rientrano tra quelle esenti IVA e pertanto il compenso del consulente autonomo o della società di consulenza finanziaria è imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, da applicare in sede di rivalsa al cliente.

L’Agenzia delle Entrate riprende quanto già disposto dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza del 7 marzo 2013, secondo cui “i servizi di consulenza forniti a persone fisiche o giuridiche che investono direttamente il proprio denaro in titoli sono soggette ad IVA”.

Ma, soprattutto, segna una netta divisione tra i consulenti che svolgono attività di intermediazione e negoziazione e i professionisti fee only remunerati esclusivamente dai propri clienti.

IVA al 22% sui compensi dei consulenti finanziari autonomi

L’Agenzia delle Entrate, riprendendo l’insieme di disposizioni comunitarie e le sentenze della Corte di Giustizia UE, ribadisce anche sotto il profilo fiscale la differenza tra le attività di consulenza autonome dalle attività di negoziazione o intermediazione.

La riposta fornita dalle Entrate all’interpello presentato da una società di intermediazione mobiliare assistita dal noto studio Loconte&Partners stabilisce che le attività di consulenza finanziaria fee only non rientrano tra quelle esenti Iva ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972.

Nello specifico, la richiesta di chiarimenti circa l’imponibilità IVA delle attività di consulenza finanziaria da parte di operatori indipendenti è posta da una società che, nell’ambito di svolgimento della propria attività e nello specifico nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, riveste una posizione di totale indipendenza rispetto a qualsiasi realtà finanziaria coinvolta, che “non distribuisce strumenti finanziari propri, non percepisce retrocessioni da banche depositarie o da altri operatori finanziari terzi rispetto ad essa”.

Si tratta, in sostanza, di attività di consulenza per le quali gli unici compensi corrisposti per la propria prestazione sono quelli relativi alle commissioni di performance addebitate sul patrimonio dell’investitore.

L’assenza di incentivi o retrocessioni da parte di terzi qualifica l’indipendenza dell’attività di consulenza che, pertanto, non sarà qualificabile come attività di negoziazione o intermediazione ai fini fiscali ed è esclusa dall’esenzione dall’IVA.

Indipendenti anche sotto il profilo fiscale

Nell’interpello pubblicato in versione integrale su Citywire l’Agenzia delle Entrate si spinge oltre ed elogia le attività di consulenza finanziarie autonome e slegate da qualsiasi operatore terzo:

L’autonomia e la terzietà della società istante rispetto al soggetto che promuove i titoli ovvero a qualsiasi altra realtà finanziaria coinvolta è apprezzabile anche dal punto di vista operativo, in quanto, qualora il cliente intenda disporre operazioni relative a strumenti finanziari conformi alle raccomandazioni ricevute dalla società istante, lo stesso deve necessariamente avvalersi dell’intermediario presso il quale è depositato il patrimonio oggetto del servizio e/o di altri intermediari individuati, a sua discrezione, autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all’esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla ricezione e trasmissioni di ordini e/o al collocamento di strumenti finanziari.

ll tutto, inoltre, non può che essere letto in coordinato con le novità introdotte dalla MiFID 2 , che proprio nell’ambito della consulenza finanziaria stabilisce che le imprese di investimento dovranno specificare ai propri clienti se operano o meno su base indipendente.

Ora l’indipendenza dell’attività di consulenza viene riconosciuta anche sotto il profilo fiscale, con maggiori controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e con la garanzia di attività di pianificazioni finanziarie slegate da potenziali conflitti di interesse.


Fonte: https://www.money.it/consulenti-finanziari-autonomi-iva-22-compensi-fee-only-agenzia-entrate

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