Piani individuali di risparmio (PIR): la circolare delle Entrate per gli investitori

Piani individuali di risparmio (PIR): la circolare delle Entrate per gli investitori

Con la circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018 l’Agenzia delle Entrate illustra tutte le regole per chi intende investire in piani individuali di risparmio a lungo termine, i PIR.

Tra le principali indicazioni vi è il vincolo di permanenza di cinque anni al fine di beneficiare della detassazione dei redditi generati dai PIR: nel caso di cessione o rimborso precedente ai 5 anni i redditi percepiti saranno tassati secondo le regole ordinarie, tranne nel caso di reinvestimento in altri strumenti finanziari.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate arriva dopo oltre un anno dall’introduzione del regime di esenzione dalla tassazione previsto dalla Legge di Bilancio 2017 e si tratta di un documento di fondamentale importanza per chi intende investire nei PIR, lo strumento:

introdotto per indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano”.

Piani individuali di risparmio (PIR): cosa sono e come funzionano

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime di esenzione fiscale per gli investimenti effettuati tramite piani individuali di risparmio PIR.

Per spiegare cosa sono, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E pubblicata il 26 febbraio 2018 riporta quanto indicato nella relazione di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2017:

“l’intervento normativo nasce dall’esigenza di prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale italiano”.

Da un lato, quindi, i PIR sono uno strumento di risparmio per le famiglie mentre, dall’altro, si tratta di un’importante via di finanziamento a lungo termine per le imprese.

Come anticipato, la Legge di Bilancio 2017 prevede che i redditi generati dai PIR non siano tassati come redditi di capitale e diversi di natura finanziaria ed, inoltre, non sono soggetti all’imposta di successione.

Al fine di beneficiare della detassazione totale dei piani individuali di risparmio è necessario rispettare il vincolo di permanenza dell’investimento per almeno 5 anni.

Si allega di seguito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26 febbraio 2018 accompagnato da un comunicato stampa di presentazione : https://www.money.it/IMG/pdf/circol...

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Agenzia delle Entrate - circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR)

Detassazione PIR: soggetti beneficiari

La detassazione dei redditi generati dai piani individuali di risparmio riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che non conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa.

Ciascun soggetto non potrà essere titolare di più di un PIR e la Legge di Bilancio 2017 ha previsto un limite massimo di importo investito: non potrà esser superiore a 30.000 euro all’anno e complessivamente non dovrà superare i 150.000 euro di valore su base quinquennale.

Secondo quanto illustrato dall’Agenzia delle Entrate sulla base di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017 il regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi si applicherà esclusivamente alle persone fisiche residenti in Italia al di fuori dallo svolgimento dell’attività d’impresa.

Al netto del limite di investimento, il capitale investito in PIR dovrà esser destinato ad imprese italiane ed europee, con una riserva per le PMI.

Piani individuali di risparmio vincolati per 5 anni: cosa succede in caso di cessione o rimborso?

Tra i punti affrontati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate vi sono le regole previste in caso di cessione o rimborso dei PIR prima dei cinque anni.

In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, i redditi percepiti non saranno più assoggettati al regime di detassazione ma sarà invece necessario versare le imposte dovute secondo le regole ordinarie, ma senza l’applicazione di sanzioni.

Nel caso di cessione o rimborso dell’attività è prevista la possibilità ddi permanere nel regime agevolato previsto dal PIR se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime.

In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento.

Per maggiori dettagli consulta l’approfondimento -> Piani di risparmio individuali (PIR): cosa sono, tassazione, vantaggi e svantaggi


Fonte: https://www.money.it/piani-individuali-risparmio-pir-circolare-3-2018-agenzia-entrate

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