La pensione per i lavoratori precoci
Cosa spetta agli ex occupati in attività gravose o usuranti? Vediamolo insieme alla luce del Decreto Legge 4/2019
Le novità introdotte con il decreto legge 4/2019 emanato il 28 gennaio di quest’anno riguardano una serie di novità che mirano ad abbassare il requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione anticipata.
Fra queste innovazioni normative Quota 100 e Opzione donna sono senz’altro quelle con la portata maggiore, ma ve ne sono anche altre che possono riguardare specifiche tipologie di lavoratori. Vediamo i dettagli.
Quota 100 e Opzione donna
Quota 100 ( 62 anni di età e 38 di contributi) ed Opzione donna ( 58 anni per le dipendenti – 59 per le autonome con 35 anni di contribuzione) sono due provvedimenti che pur avendo caratteristiche diverse e proprie, permettono di raggiungere la maturazione in anticipo rispetto ai requisiti previsti per la pensione anticipata ordinaria che matura al raggiungimento di 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini – indipendentemente se lavoratori dipendenti o autonomi.
Le mansioni gravi e usuranti
Il decreto ha inoltre introdotto la possibilità di maturare la pensione anticipata ordinaria con 41 anni di contribuzione per quella tipologia di lavoratori definiti precoci e per quelli che sono impiegati in occupazioni con mansioni gravose o usuranti. Ulteriore novità (alla stregua di Quota 100 ed Opzione donna) è la reintroduzione della finestra di uscita; ovvero quel lasso temporale che decorre tra la maturazione del diritto e il pagamento da parte dello Stato della prima rata di pensione che in questo caso è fissato in tre mesi.
Un lavoratore che può dimostrare di appartenere ad una delle tre categorie di cui sopra qualora raggiunga un’anzianità pari o superiore a 41 anni riceverà da parte dell’Inps il pagamento delle pensioni tre mesi dopo. Ma vediamo nel dettaglio cosa si intende per ogni singola categoria.
Chi sono i lavoratori precoci?
Con il termine lavoratori precoci vengono definiti coloro che possono dimostrare di avere un’anzianità contributiva (intera o frazionata) prima del 19° anno di età di almeno un anno (52 settimane per i lavoratori dipendenti 12 mesi per gli autonomi secondo il proprio estratto contributivo).
Questi lavoratori oltre al requisito contributivo devono dimostrare di trovarsi in uno stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, e devono avere concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante da almeno tre mesi.
Alternativamente a queste condizioni, devono dimostrare al momento della richiesta di assistere da almeno sei mesi il coniuge, o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Sono ammessi inoltre a questo beneficio coloro che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa con invalidità non inferiore al 74 percento.
Lavoratori occupati in attività gravose o usuranti: appartengo a questa categoria coloro che svolgono lavori gravosi da almeno sei anni negli ultimi sette o per sette negli ultimi dieci. Vengono ricompresi anche i lavori usuranti, attività particolarmente pesanti da punto di vista fisico.
Nella classificazione delle attività gravose si possono ritrovare gli operatori dell’industria estrattiva, o gli addetti dell’edilizia, mentre nelle attività usuranti rientrano attività come: i lavori in cava o galleria, i conducenti di veicoli pesanti, i lavori notturni o alla catena.
Di seguito due schemi riassuntivi della classificazione ai fini previdenziali delle attività descritte.
Lavori con mansioni gravose:
Elaborazione: Studio Guttadauro, Consulenza e formazione previdenziale
Lavori con mansioni usuranti:
Elaborazione: Studio Guttadauro, Consulenza e formazione previdenziale
È importante sottolineare che questa prestazione pensionistica è (come Quota 100) incumulabile con i redditi da lavoro autonomo o dipendente per il periodo dal pensionamento al raggiungimento del requisito per la pensione anticipata ordinaria (41 o 42 anni e 10 mesi) e che l’accesso è subordinato alla presentazione di apposita domanda da presentare all’Inps entro il 1° marzo di ogni anno.
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