Mercati: servizi di liquidazione e sistemi di garanzia

Mercati: servizi di liquidazione e sistemi di garanzia

Quando si parla di mercati regolamentati c’è un fattore molto importante da tenere in considerazione: cosa sono e come funzionano i servizi di liquidazione e sistemi di garanzia

Quando si parla di mercati regolamentati c’è un altro aspetto da tenere in considerazione, oltre alla gestione accentrata di strumenti finanziari, e la vigilanza sulle sedi di negoziazione, ossia i servizi di liquidazione e i sistemi di garanzia.

Per servizi di liquidazione si intendono il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda. Il primo ha come oggetto la liquidazione su base netta, il secondo appunto su base lorda delle operazioni su strumenti finanziari non derivati.

Con servizio di liquidazione su base netta si intende:

  • l’attività volta a consentire il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati.

Con servizio di liquidazione su base lorda si intende invece:

  • l’attività volta a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate.

L’autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione può essere rilasciata esclusivamente a una società per azioni che esercita l’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari. Ovviamente l’autorizzazione viene concessa dalla Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB.

Il capitale minimo versato ed esistente deve essere di 12,5 milioni di euro. Inoltre, le risorse patrimoniali e finanziarie devono essere adeguate per preservare la stabilità e proporzionate alle proprie peculiarità operative e dimensionali.

Le società di gestione dei servizi di liquidazione possono svolgere le seguenti attività:

  • gestione dei sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni;
  • garantire il buon fine delle operazioni e della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;
  • concessione di finanziamenti;
  • gestione dei conti in euro e in valuta.

Inoltre, le società di gestione dei servizi di liquidazione possono assumere partecipazioni al capitale di:

  • società che svolgono in via esclusiva o principale le attività connesse e strumentali;
  • società di gestione dei servizi di liquidazione esteri;
  • società, italiane o estere, che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi di garanzia.

Infine, la Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB può revocare la società di gestione dei servizi di liquidazione e qualora dovesse farlo, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi di liquidazione.

I sistemi di garanzia

Per sistemi di garanzia si intendono invece i sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari gestiti da appositi soggetti.

Il capitale minimo versato ed esistente si differenzia in base alle attività svolte dalle società di gestione dei sistemi di garanzia:

  • se si tratta di società di gestione dei fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione il capitale deve essere di 12,5 milioni di euro;
  • se si tratta di controparti centrali, deve essere di 25 milioni di euro.

Va ricordato che in ogni caso la Banca d’Italia, sempre d’intesa con la CONSOB può richiedere un adeguamento delle risorse finanziarie e patrimoniali per garantire l’ordinato funzionamento dei sistemi.

Quando invece si parla di controparte centrale si intende quel soggetto che si interpone tra i partecipanti diretti a un sistema di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e funge da controparte esclusiva dei partecipanti in merito ai loro ordini di trasferimento.

I sistemi di garanzia a controparte centrale quindi sono finalizzati a compensare e garantire le posizioni contrattuali dei partecipanti al sistema. A questa tipologia appartiene la maggior società di garanzia italiana, costituita dalla Cassa di compensazione e garanzia.

Quando invece si parla di fondi di garanzia va fatta una distinzione tra:

  • fondi di garanzia dei contratti: sono destinati a garantire il buon fine delle operazioni aventi oggetto strumenti finanziari non derivati e sono costituiti da versamenti effettuati dai partecipanti;
  • fondi di garanzia della liquidazione: destinati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione, aventi oggetto strumenti finanziari non derivati e possono essere istituiti dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB.

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