La previdenza dei dipendenti pubblici
I lavoratori dipendenti pubblici si distinguono da quelli del settore privato perché svolgono la propria attività alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni statali, locali o della sanità.
Per quanto riguarda la previdenza obbligatoria, a seconda della professione svolta, sono iscritti a diverse gestioni previdenziali note come forme esclusive dell’AGO, un tempo presso l’ex INPDAP (Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica) e dal 2012 confluite all’INPS.
Un’altra differenza rispetto ai dipendenti privati riguarda il loro TFR (trattamento di fine rapporto): infatti, le quote di TFR via via maturate vengono accantonate e contabilizzate solo virtualmente e saranno realmente conferite al termine del rapporto di lavoro. Questo ha delle conseguenze anche rispetto alle regole previste per la loro previdenza complementare, che sono in parte differenziate.
Tipologia di fondo pensione e contribuzione
Anche i dipendenti pubblici possono scegliere tra tre tipologie di fondi pensione, ossia, tra fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici (PIP) e, se previsti per la categoria professionale di appartenenza, fondi pensione chiusi. Rispetto ai dipendenti del settore privato la scelta della forma pensionistica ha due implicazioni:
- se il dipendente pubblico vuole aderire a un fondo pensione aperto o a un PIP non può versare il TFR, ma solo contributi volontari;
- se invece sceglie il fondo pensione chiuso previsto per la sua categoria professionale allora deve versare obbligatoriamente il TFR e, a differenza del dipendente privato, deve comunque versare anche i contributi personali in quanto il TFR non è realmente versato ma viene accantonato e contabilizzato solo virtualmente.
Anticipazioni e riscatti
Al pari di qualsiasi aderente, il dipendente pubblico può accedere alle flessibilità previste dalla previdenza complementare, ossia richiedere delle anticipazioni o il riscatto della posizione accumulata. Le condizioni previste restano le stesse:
- anticipazioni del 75% del capitale accumulato per spese sanitarie o acquisto/ristrutturazione della prima casa, o del 30% per qualsiasi esigenza;
- riscatto del 50% o del 100% del capitale accumulato per perdita del lavoro o invalidità.
La differenza sta nella determinazione della posizione accumulata a cui attingere per richiedere le anticipazioni o il riscatto. Infatti, nel caso di versamento del TFR nel fondo chiuso questo non verrà incluso nelle somme oggetto di anticipazione in quanto non realmente accantonato. Potranno dunque essere anticipate esclusivamente le somme corrispondenti ai contributi personali.
La prestazione finale
Raggiunti i requisiti di pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza e dopo almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare, si accede alla pensione integrativa.
Inoltre, è possibile anticiparla richiedendo la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata), che è una rendita temporanea erogata a chi ha terminato l’attività lavorativa e fino a cinque anni prima alla maturazione dei requisiti previsti per accedere alla pensione pubblica. L’anticipo può essere esteso a dieci anni nel caso di inoccupazione superiore ai 24 mesi.
Per i soli dipendenti pubblici iscritti ad un fondo pensione chiuso vale ancora una regola della normativa precedente alla riforma del 2007 e che consente un’ulteriore forma di accesso anticipato alla pensione integrativa. Si tratta della cosiddetta prestazione pensionistica di anzianità, che viene erogata fino a dieci anni prima rispetto al pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno quindici anni di partecipazione al fondo pensione.
ll regime fiscale equiparato dal 2018
Per i dipendenti pubblici iscritti ai fondi pensione chiusi fino a poco fa non trovava applicazione l’attuale regime fiscale agevolato ma quello precedente alla riforma del 2007. Le regole sono state uniformate a seguito della legge di bilancio del 2018 e trova quindi applicazione il sistema di tassazione E-T-T, che equivale a:
- esenzione in fase di contribuzione grazie alla deducibilità fiscale dei contributi dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 euro annui;
- tassazione agevolata al 20% sui rendimenti anziché al 26%;
- tassazione agevolata della pensione integrativa soggetta ad imposta sostitutiva con aliquota tra il 9% e il 15%, in luogo di quelle IRPEF (tra il 23% e il 43%).
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