Regime forfettario e previdenza integrativa

Regime forfettario e previdenza integrativa

Un’agevolazione fiscale in particolare, tra quelle previste, potrà essere sfruttata da chi è in regime forfettario integrale e non ha dedotto i contributi previdenziali. Capiamo meglio i dettagli

Il regime forfettario è un sistema di tassazione agevolato rispetto a quello ordinario IRPEF, previsto per chi esercita un’attività d’impresa o una professione in forma individuale ed entro una certa dimensione d’affari.

È prevista, infatti, una certa soglia annuale di ricavi o compensi al di sotto della quale si applica questo regime fiscale che prevede un’imposta sostitutiva del 15% e una serie di semplificazioni contabili.

Cosa comportano queste agevolazioni per gli aderenti alla previdenza integrativa? Vediamo per prima cosa i requisiti per accedere al regime forfettario.

Regime forfettario: requisiti

La legge di bilancio 2019 ha esteso l’applicabilità del regime forfettario, fissando la soglia dei ricavi/compensi annuali a 65.000 euro per tutte le attività o professioni. In precedenza, invece, i limiti cambiavano a seconda del codice Ateco di riferimento, che oggi è ancora utile per fissare il cosiddetto coefficiente di redditività.

Si tratta della percentuale utilizzata per determinare, in via forfettaria, l’ammontare del reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva. Ad esempio, per chi svolge un’attività che rientra nel codice Ateco 46.1 degli intermediari del commercio, il coefficiente è pari al 62%. Se per esempio i compensi sono pari a 50.000 euro, l’imposta sostitutiva si applica quindi solo su 31.000 euro.

Il regime forfettario opera in automatico per chi possiede questi requisiti, salvo rinuncia da parte del contribuente con semplice comportamento concludente a favore del regime IRPEF ordinario. Questi requisiti, inoltre, valgono anche per chi avvia una nuova attività/professione e presume di non superare la soglia prescritta.

Regime forfettario: agevolazioni

Il regime forfettario comporta, come anticipato, una notevole agevolazione fiscale, essendo prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% in luogo delle imposte IRPEF e su un importo di reddito determinato forfettariamente grazie al coefficiente di redditività di riferimento.

Inoltre, sono previste una serie di semplificazioni contabili ai fini IVA e delle imposte sul reddito, come l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA o dall’applicazione degli studi di settore.

Queste agevolazioni comportano la non applicabilità delle detrazioni e deduzioni fiscali previste nel regime ordinario. Sono ammesse, però, se il contribuente possiede dei redditi ulteriori da dichiarare ai fini IRPEF, ossia da lavoratore dipendente o da locazione senza cedolare secca.

Regime forfettario e previdenza integrativa

Se l’aderente alla previdenza integrativa possiede un reddito integralmente in regime forfettario, non potrà avvalersi della deducibilità fiscale dei contributi versati al fondo pensione, restando applicabili tutte le altre agevolazioni.

Un’agevolazione fiscale in particolare, tra quelle previste, potrà essere sfruttata proprio da chi è in regime forfettario integrale e non ha dedotto i contributi previdenziali: l’esenzione fiscale - a scadenza - sulla pensione integrativa in fase di erogazione.

La pensione integrativa è soggetta ad una ritenuta, con aliquota agevolata tra il 15% e il 9%, e la base imponibile non tiene conto delle somme già tassate in precedenza, cioè sono esenti fiscalmente:

  • i rendimenti già tassati;
  • i contributi non dedotti.

Se l’aderente possiede un reddito ulteriore in regime IRPEF ordinario, invece, potrà godere sia del vantaggio della deducibilità fiscale, entro i 5.164 euro annui che dell’esenzione a scadenza per la parte dei rendimenti tassati e per gli eventuali contributi versati oltre il limite.


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