Il cumulo dei contributi per i liberi professionisti: non è semplice come sembra
Il vantaggio di poter cumulare gratuitamente i contributi da parte dei liberi professionisti offerto dalla legge di stabilità 2017 è parzialmente vanificato dal ricalcolo contributivo
La legge di bilancio 2017 ha introdotto importanti novità alla legge n. 228 del 2012 in materia di cumulo dei contributi, entrate in vigore dal 1° gennaio 2008. Tra le principali c’è l’estensione del cumulo anche alle Casse dei liberi professionisti, in precedenza esclusi.
Dal 1° gennaio 2018, quindi, il cumulo interessa tutti i lavoratori iscritti presso le gestioni INPS, ossia dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, iscritti alle gestioni sostitutive delle stesse, iscritti alla gestione separata e le Casse di previdenza dei liberi professionisti. Ma vediamo di riassumere in breve le principali caratteristiche in materia.
Le prestazioni e i requisiti
In regime di cumulo è possibile maturare il diritto per le seguenti prestazioni: pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità e ai superstiti. Come per la totalizzazione, non c’è il materiale trasferimento dei contributi presenti nelle gestioni coinvolte e l’opzione del cumulo è utile esclusivamente per accertare il raggiungimento del diritto alla pensione, raggiunto il quale ogni gestione provvede a calcolare la quota di propria spettanza, sarà l’INPS che erogherà l’importo complessivo.
Possono ricorrere al cumulo tutti i lavoratori, anche chi abbia già maturato il diritto alla pensione a condizione però non siano titolari di assegno.
I requisiti per la pensione di vecchiaia sono quelli previsti dall’articolo 24 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (legge Fornero) ossia:
• 66 anni e 7 mesi di età sino a tutto il 2018, elevati a 67 dal 1° gennaio 2019 e successivamente adeguata ogni due anni all’aspettativa di vita
• 20 anni di contribuzione
Mentre per la pensione anticipata il requisito contributivo, indipendentemente dall’età anagrafica è di:
• 42 e 10 mesi per gli uomini
• 41 anni e 10 mesi per le donne
Requisito anch’esso innalzato dal 1° gennaio 2019 rispettivamente a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 e 3 mesi per le donne e adeguato ogni due anni all’aspettativa di vita.
Se il cumulo coinvolge esclusivamente le gestioni INPS non c’è alcun problema perché i requisiti e la modalità di calcolo della pensione è uguale in tutte. Qualche problema nasce invece quando tra le gestioni interessate sia presente una Cassa professionale.
Le Casse professionali
Se tra le gestioni coinvolte nel cumulo è presente una Cassa dei liberi professionisti insorgono due tipi di problematiche
• Il momento dell’erogazione della prestazione
• il sistema di calcolo.
Momento di erogazione della prestazione
Le Casse di previdenza dei liberi professionisti sono autonome, ciascuna con regolamenti propri e quindi prevedono requisiti e regimi di calcolo differenti.
Alcune richiedono un’età anagrafica per la pensione di vecchiaia simile o inferiore a quella in essere presso l’INPS, la maggior parte invece più elevata.
In questo secondo caso (età più elevata) scatta il cosiddetto meccanismo della “pensione a formazione progressiva”. Cosa significa? Che la quota di pensione in cumulo a carico della Cassa sarà erogata solo al raggiungimento del requisito anagrafico in essere presso la Cassa. Facciamo alcuni esempi.
Un geometra di 66 iscritto alla propria Cassa (CIPAG) da 25 anni e con 14 anni di contributi come dipendente (INPS) in caso di richiesta di cumulo matura il requisito contributivo minimo (20 anni contr 39) per la pensione di vecchiaia e inizierà a percepire la quota INPS nel 2019 a 67 anni, mentre la quota a carico della CIPAG sarà erogata solo al compimento del 70° anno di età (requisito anagrafico richiesto).
Potrebbe però anche accadere che il requisito anagrafico richiesto dalla Cassa sia inferiore a quello INPS. In questo caso il professionista dovrà comunque attendere il compimento dell’età prevista nel regime INPS per ricevere entrambe le quote di pensione.
Ad esempio: uno psicologo di 64 anni iscritto da 20 anni all’ENPAP e con 14 anni di contribuzione all’INPS come dipendente, in caso di cumulo non potrà ricevere la quota di pensione ENPAP nel 2019 a 65 anni (età richiesta) ma dovrà comunque attendere i 67 anni richiesti dall’INPS.
Problemi non sussistono invece per la pensione anticipata che non è a “formazione progressiva” come la vecchiaia, qui è richiesto il raggiungimento del requisito INPS (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel 2018), indipendentemente dalla normativa della Cassa coinvolta.
Il sistema di calcolo
Non c’è dubbio che il cumulo rappresenta per le Casse un problema di sostenibilità finanziaria poiché si vedono costrette a erogare prestazioni prima del tempo previsto e alla presenza di un’anzianità contributiva spesso inferiore a quella richiesta.
Per arginare questa problematica molte Casse hanno introdotto il cosiddetto “ricalcolo contributivo”. In cosa consiste? Se il professionista che chiede il cumulo non ha maturato la contribuzione minima richiesta dalla Cassa, la quota a carico della stessa è determinata in regime contributivo. Anche qui proviamo a fare un esempio.
Torniamo al nostro geometra di 66 anni con 25 anni d’iscrizione alla CIPAG e 14 INPS. Oltre ad attendere i 70 anni per ricevere la quota di pensione CIPAG, avrà un importo calcolato esclusivamente con il sistema contributivo perché non ha versato alla CIPAG la contribuzione minima richiesta (25 contro 35).
Se invece si trattasse di un Ingegnere con 30 anni di contribuzione INARCASSA e 7 INPS, in caso di cumulo la quota a carico di INRCASSA sarebbe calcolata in regime esclusivamente contributivo (vanificando il calcolo retributivo in essere sino al 2012) perché non si è raggiunta l’anzianità contributiva minima chiesta dalla Cassa (30 anni contro 32 anni e 6 mesi).
Il problema non si pone invece per le Casse nate con il decreto 103/1996 che prevedono esclusivamente un regime di calcolo contributivo.
Cumulo come la totalizzazione
Insomma il vantaggio di poter cumulare gratuitamente i contributi da parte dei liberi professionisti offerto dalla legge di stabilità 2017 è parzialmente vanificato dal ricalcolo contributivo che tendenzialmente eguaglia il cumulo alla totalizzazione che, peraltro, prevede anche un’età anagrafica inferiore (oggi 65 anni e 7 mesi).
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